Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1999 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 16d.P.R. 636/1972

usata come parametro

citata

  • art. 68d.P.R. 287/1992
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997 dalla

commissione tributaria regionale di Torino sul ricorso proposto da

Introvaia Gaetano contro l'ufficio I.V.A. di Torino, iscritta al n.

453 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Torino, con

ordinanza del 9 gennaio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art.

53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario), "laddove non consente la impugnazione

della iscrizione a ruolo preceduta dalla notifica dell'avviso di

accertamento non autonomamente impugnato, anche nel caso in cui detto

avviso contenga errori di fatto";

che, ad avviso della commissione rimettente, la norma denunciata

precluderebbe al contribuente, che non abbia impugnato l'atto di

accertamento fondato su un errore di fatto, la possibilità di

sottrarsi ad una pretesa fiscale sicuramente ingiusta e non

proporzionata alla sua capacità contributiva. Mentre, sotto un

diverso aspetto, l'esigenza di certezza e definitività degli atti

amministrativi non potrebbe, comunque, comportare il sacrificio del

principio di capacità contributiva garantito dall'art. 53, primo

comma, della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata in base alla ritenuta coerenza della norma

denunciata con tutto il sistema del diritto positivo, che, al fine di

assicurare la certezza dei rapporti giuridici, provvederebbe a

fissare termini perentori per l'impugnazione degli atti

amministrativi;

che, ad avviso della stessa difesa erariale, l'infondatezza della

questione, sarebbe ancora più evidente considerando che

l'Amministrazione finanziaria potrebbe comunque procedere ad

annullare, in via di autotutela, ai sensi dell'art. 68 del decreto

del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 e del decreto

del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, l'atto di

accertamento fondato su un errore di fatto anche se divenuto

definitivo per la mancata impugnazione;

Considerato che, come più volte chiarito da questa Corte, il

principio della capacità contributiva, evocato quale parametro

esclusivo dalla commissione rimettente, riguarda la disciplina

sostanziale del sistema tributario ed esula perciò dalla disciplina

del processo tributario oggetto della censura di illegittimità

costituzionale (sentenza n. 120 del 1992; ordinanze n. 322 del 1992

e n. 108 del 1990);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata per l'assorbente motivo della non pertinenza del parametro

evocato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all'art. 53,

primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria

regionale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte