Ordinanza n. 114/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 68d.P.R. 287/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997 dalla
commissione tributaria regionale di Torino sul ricorso proposto da
Introvaia Gaetano contro l'ufficio I.V.A. di Torino, iscritta al n.
453 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Torino, con
ordinanza del 9 gennaio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art.
53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario), "laddove non consente la impugnazione
della iscrizione a ruolo preceduta dalla notifica dell'avviso di
accertamento non autonomamente impugnato, anche nel caso in cui detto
avviso contenga errori di fatto";
che, ad avviso della commissione rimettente, la norma denunciata
precluderebbe al contribuente, che non abbia impugnato l'atto di
accertamento fondato su un errore di fatto, la possibilità di
sottrarsi ad una pretesa fiscale sicuramente ingiusta e non
proporzionata alla sua capacità contributiva. Mentre, sotto un
diverso aspetto, l'esigenza di certezza e definitività degli atti
amministrativi non potrebbe, comunque, comportare il sacrificio del
principio di capacità contributiva garantito dall'art. 53, primo
comma, della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata in base alla ritenuta coerenza della norma
denunciata con tutto il sistema del diritto positivo, che, al fine di
assicurare la certezza dei rapporti giuridici, provvederebbe a
fissare termini perentori per l'impugnazione degli atti
amministrativi;
che, ad avviso della stessa difesa erariale, l'infondatezza della
questione, sarebbe ancora più evidente considerando che
l'Amministrazione finanziaria potrebbe comunque procedere ad
annullare, in via di autotutela, ai sensi dell'art. 68 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 e del decreto
del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, l'atto di
accertamento fondato su un errore di fatto anche se divenuto
definitivo per la mancata impugnazione;
Considerato che, come più volte chiarito da questa Corte, il
principio della capacità contributiva, evocato quale parametro
esclusivo dalla commissione rimettente, riguarda la disciplina
sostanziale del sistema tributario ed esula perciò dalla disciplina
del processo tributario oggetto della censura di illegittimità
costituzionale (sentenza n. 120 del 1992; ordinanze n. 322 del 1992
e n. 108 del 1990);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata per l'assorbente motivo della non pertinenza del parametro
evocato;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all'art. 53,
primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria
regionale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte