Ordinanza n. 114/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 130d.lgs. 112/1998
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con
due ordinanze emesse il 20 dicembre 2000 dal Tribunale di Viterbo,
iscritte ai nn. 292 e 293 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale di Viterbo, in composizione
monocratica, con due ordinanze del 20 dicembre 2000, nel corso di
altrettanti giudizi di opposizione a precetti con i quali è stato
intimato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
il pagamento di somme a titolo di "pensione di inabilità" e di
"indennità di accompagnamento", solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento all'art. 77, primo comma,
della Costituzione;
che, ad avviso del Tribunale, la norma impugnata, disponendo
che l'I.N.P.S. "è passivamente legittimato" nei giudizi aventi ad
oggetto la "erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti,
ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili", si porrebbe
in contrasto con la legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59,
violando l'art. 77, primo comma, della Costituzione, in quanto con
detta legge "il Governo non era stato in alcun modo delegato a
conferire funzioni all'I.N.P.S.";
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in
entrambi i giudizi, chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata;
che, in uno dei due giudizi, si è, altresì, costituito
l'I.N.P.S., concludendo per il rigetto della questione, in quanto
già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte.
Considerato che le ordinanze sollevano questione di legittimità
costituzionale di una stessa norma, in relazione all'identico
parametro e che, quindi, è opportuna la riunione dei due giudizi;
che, secondo il Tribunale di Viterbo, l'art. 130 del d.lgs.
n. 112 del 1998 si porrebbe in contrasto con l'art. 77, primo comma,
della Costituzione, in quanto, in violazione della legge di
delegazione n. 59 del 1997, avrebbe attribuito all'I.N.P.S. la
legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto la "erogazione
di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente
disciplina, agli invalidi civili";
che questa Corte, con le ordinanze n. 366 e n. 90 del 2001,
ha dichiarato manifestamente infondata un'identica questione di
legittimità costituzionale sollevata, tra gli altri, anche dallo
stesso Tribunale di Viterbo;
che i giudici a quibus non svolgono argomenti nuovi od
ulteriori rispetto a quelli già esaminati e comunque tali da indurre
la Corte a modificare il proprio orientamento;
che, quindi, la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata
dal Tribunale di Viterbo in riferimento all'art. 77, primo comma,
della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte