Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1962 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 153r.d. 368/1904

citata

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 153, ultimo

comma, del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, promosso con ordinanza emessa il

4 aprile 1962 dal Pretore di Avezzano nel procedimento penale a carico

di Marignetti Zefferino, iscritta al n. 81 del Registro ordinanze 1962

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9

giugno 1962.

Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che con ordinanza del 4 aprile 1962 il Pretore di Avezzano

ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 153, ultimo comma, del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, sul

rilievo che questo, stabilendo che "il Prefetto promuove l'azione

penale contro il trasgressore allorché lo giudichi necessario ed

opportuno" derogherebbe ai principi della ufficialità ed

obbligatorietà di detta azione e, quindi, sarebbe in contrasto con

l'art. 112 della Costituzione per il quale "il Pubblico Ministero ha

l'obbligo di esercitare l'azione penale"; ed inoltre, subordinando alla

valutazione discrezionale ed insindacabile di un organo amministrativo

l'intervento dell'autorità giudiziaria, o, quanto meno, la

tempestività di esso, in ordine ad un fatto che lede o pone in

pericolo la salute pubblica, contrasterebbe altresì con gli artt. 2 e

32 della Costituzione per i quali la Repubblica riconosce e garantisce

i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni

sociali ove si svolge la sua personalità, richiede l'adempimento dei

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art.

2) e tutela la salute come fondamentale dritto dell'individuo e

interesse della collettività (art. 32, primo comma);

che l'ordinanza debitamente notificata al Presidente del Consiglio

dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 1962;

che non vi è stata costituzione di parti nel giudizio dinanzi

questa Corte;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 153 del R. D. 8 maggio

1904, n. 368, ripete letteralmente il terzo comma dell'art. 378 della

legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F: "il Prefetto promuove inoltre

l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi

necessario ed opportuno". E ciò in ottemperanza al disposto del

secondo comma dell'art. 61 del R.D. 22 marzo 1900, n. 195, che approva

il Testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei

terreni paludosi: "alle medesime opere di bonificazione saranno pure

estese le disposizioni degli artt. 374, 375, 376, 377, 378 e 379 della

legge 20 marzo 1865".

L'ordinanza del Pretore di Avezzano non tiene presenti le

suindicate disposizioni di legge, ma solleva la questione di

legittimità costituzionale soltanto per la norma dell'art. 153, la

quale è contenuta nel regolamento per l'esecuzione della legge 22

maggio 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 233, sulle

bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (R.D. 8 maggio 1904,

n. 368). In tal modo, questa Corte è stata investita della questione

di legittimità costituzionale non di una disposizione di legge o di

una norma avente forza di legge, ma di una disposizione regolamentare,

che non è compresa fra gli atti che - per la norma fondamentale

dell'art. 134 della Costituzione - sono sottoposti al controllo di

costituzionalità di questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Pretore di Avezzano con ordinanza del 4

aprile 1962, relativa all'art. 153, ultimo comma, del R.D. 8 maggio

1904, n. 368, in riferimento agli artt. 112, 2 e 32 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte