Ordinanza n. 115/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1962 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 153r.d. 368/1904
usata come parametro
citata
- art. 134Costituzione
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
- art. 378legge 2248/1865
- art. 61Che approva il Testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi. (000U0195)
- art. 153legge 195/1900
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 153, ultimo
comma, del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, promosso con ordinanza emessa il
4 aprile 1962 dal Pretore di Avezzano nel procedimento penale a carico
di Marignetti Zefferino, iscritta al n. 81 del Registro ordinanze 1962
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9
giugno 1962.
Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione
del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che con ordinanza del 4 aprile 1962 il Pretore di Avezzano
ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 153, ultimo comma, del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, sul
rilievo che questo, stabilendo che "il Prefetto promuove l'azione
penale contro il trasgressore allorché lo giudichi necessario ed
opportuno" derogherebbe ai principi della ufficialità ed
obbligatorietà di detta azione e, quindi, sarebbe in contrasto con
l'art. 112 della Costituzione per il quale "il Pubblico Ministero ha
l'obbligo di esercitare l'azione penale"; ed inoltre, subordinando alla
valutazione discrezionale ed insindacabile di un organo amministrativo
l'intervento dell'autorità giudiziaria, o, quanto meno, la
tempestività di esso, in ordine ad un fatto che lede o pone in
pericolo la salute pubblica, contrasterebbe altresì con gli artt. 2 e
32 della Costituzione per i quali la Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art.
2) e tutela la salute come fondamentale dritto dell'individuo e
interesse della collettività (art. 32, primo comma);
che l'ordinanza debitamente notificata al Presidente del Consiglio
dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 1962;
che non vi è stata costituzione di parti nel giudizio dinanzi
questa Corte;
Considerato che l'ultimo comma dell'art. 153 del R. D. 8 maggio
1904, n. 368, ripete letteralmente il terzo comma dell'art. 378 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F: "il Prefetto promuove inoltre
l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi
necessario ed opportuno". E ciò in ottemperanza al disposto del
secondo comma dell'art. 61 del R.D. 22 marzo 1900, n. 195, che approva
il Testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei
terreni paludosi: "alle medesime opere di bonificazione saranno pure
estese le disposizioni degli artt. 374, 375, 376, 377, 378 e 379 della
legge 20 marzo 1865".
L'ordinanza del Pretore di Avezzano non tiene presenti le
suindicate disposizioni di legge, ma solleva la questione di
legittimità costituzionale soltanto per la norma dell'art. 153, la
quale è contenuta nel regolamento per l'esecuzione della legge 22
maggio 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 233, sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (R.D. 8 maggio 1904,
n. 368). In tal modo, questa Corte è stata investita della questione
di legittimità costituzionale non di una disposizione di legge o di
una norma avente forza di legge, ma di una disposizione regolamentare,
che non è compresa fra gli atti che - per la norma fondamentale
dell'art. 134 della Costituzione - sono sottoposti al controllo di
costituzionalità di questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Pretore di Avezzano con ordinanza del 4
aprile 1962, relativa all'art. 153, ultimo comma, del R.D. 8 maggio
1904, n. 368, in riferimento agli artt. 112, 2 e 32 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte