Ordinanza n. 115/1981
Altra decisione · depositata il 03/07/1981 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
citata
- art. 40legge 87/1953
- art. 28legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto 16
dicembre 1980, n. 85/V/LS, emanato dal Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano, avente per oggetto "Approvazione del vincolo
paesistico Parco Naturale Monte Corno", limitatamente alle disposizioni
di cui agli artt. 2, comma secondo, lett. e) ed 11, comma secondo,
dell'Elenco dei vincoli e delle relative prescrizioni, in relazione
alle quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di
Bolzano, con ricorso notificato il 29 aprile 1981, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 16 maggio successivo ed
iscritto al n. 17 del registro conflitti 1981.
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
udito l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con decreto del Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano, emanato il 16 dicembre 1980 e pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 3 marzo 1981, è
stato approvato il vincolo paesistico "Parco Naturale Monte Corno";
che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 29 aprile 1981, ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al
suddetto decreto, limitatamente alle disposizioni di cui agli artt. 2,
comma secondo, lett. e) ed 11, comma secondo, dell'Elenco dei vincoli e
delle relative prescrizioni: con la prima delle quali, sotto la rubrica
"divieti particolari", sono vietati "i campeggi e le esercitazioni
militari" nel territorio vincolato a parco, e con la seconda, sotto la
rubrica "effetti provocati da rumori molesti", è vietato, nello stesso
territorio, "l'atterraggio e il decollo di aereoplani o elicotteri
salvo che per operazioni di soccorso o per necessità di trasporto
materiali";
che in tale ricorso viene preliminarmente ricordato come, già
nella fase successiva alla pubblicazione della proposta di vincolo, la
4 Direzione del Genio militare avesse presentato alla Provincia
autonoma di Bolzano una opposizione al progetto del realizzando parco,
limitatamente alle prescrizioni sopra indicate (osservando che l'area
territoriale interessata rientrava nell'ambito del settore operativo
del 4 Corpo d'armata alpino, e rivestiva, pertanto, interesse vitale ai
fini della difesa nazionale, e che le prescrizioni medesime limitavano
in misura inaccettabile la sfera d'azione di detto Corpo,
pregiudicandone la possibilità di operare nei termini e nei modi
richiesti dalle esigenze di difesa dei territorio affidato alla sua
responsabilità), e come fosse stata disattesa la richiesta, avanzata
nel superiore interesse della difesa e sicurezza del territorio
nazionale, intesa ad ottenere il riesame dei divieti in parola;
che nel ricorso medesimo si adduce che le disposizioni impugnate
travalicano i limiti della potestà amministrativa spettante alla
Provincia autonoma in materia di tutela del paesaggio, atteggiandosi
come disciplina delle attività militari nell'ambito territoriale del
Monte Corno, la cui assoluta interdizione sottende una valutazione
sfavorevole e di totale incompatibilità che va ben oltre la esigenza
di tutela paesistica, e si conclude affermando che in tal guisa sono
poste inammissibili restrizioni all'esercizio di funzioni connesse ad
un fondamentale interesse dell'intera comunità nazionale, invadendosi
attribuzioni proprie ed esclusive dello Stato: donde la richiesta che,
in accoglimento del ricorso, questa Corte annulli "per quanto di
ragione" l'impugnato decreto del Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano;
che nello stesso ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri
chiede inoltre la sospensione dell'efficacia del provvedimento
impugnato, "attesa la gravità degli effetti nei riguardi di una
funzione primaria ed essenziale dell'ordinamento statale";
che, in sede di audizione in camera di consiglio, l'avvocato dello
Stato ha ribadito la gravità delle ragioni addotte a sostegno della
richiesta sospensiva, rilevando come le impugnate disposizioni si
risolvano in una vera interdizione di qualsiasi attività militare in
una zona posta in prossimità dei confini nazionali, e come, in
concreto, esse impediscano al Corpo d'armata alpino, nel cui ambito
operativo rientra la zona medesima, di svolgere ivi in qualsiasi forma
il normale addestramento dei suoi reparti;
che nel giudizio non si è costituita la Provincia autonoma di
Bolzano;
Considerato che effettivamente le impugnate disposizioni, con il
vietare le specifiche attività militari indicate dal ricorrente,
possono determinare un concreto e non riparabile pregiudizio
all'esercizio della funzione di difesa del territorio nazionale;
che, pertanto, sussistono gravi ragioni per addivenire, in attesa
della definizione del giudizio, alla sospensione della loro esecuzione:
sospensione che, per quanto tocca in particolare il divieto di
atterraggio e decollo di aereoplani o elicotteri, va ovviamente
circoscritta all'ipotesi di operazioni militari.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle
Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso indicato
in epigrafe,
ordina la sospensione dell'esecuzione del decreto 16 dicembre 1980,
n. 85/V/LS, emanato dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano,
avente per oggetto "Approvazione del vincolo paesistico Parco Naturale
Monte Corno", limitatamente alle disposizioni dell'Elenco dei vincoli e
delle relative prescrizioni di cui agli artt. 2, comma secondo, lett.
e) (divieto di campeggi ed esercitazioni militari) ed 11, comma secondo
(divieto di atterraggio e decollo di aereoplani o elicotteri per
operazioni militari).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte