Ordinanza n. 115/1984
Altra decisione · depositata il 18/04/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 824/1971
citata
- art. 81legge 824/1971
- art. 30-bislegge 55/1983
- art. 6legge 336/1970
- art. 4legge 336/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6
legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed
integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a
favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed
assimilati) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 ottobre 1982 dal pretore di Bologna sui
ricorsi di Bartolini Virgilio ed altri contro INADEL iscritta al n. 857
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 128 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1983 dal pretore di Ancona nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Atzeni Desi ed altri contro
INADEL iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. il dell'anno 1984;
3) ordinanza emessa l'11 febbraio 1983 dal pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Corti Leonardo e INADEL iscritta al n.
691 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25 dell'anno 1984;
4) ordinanza emessa il 27 aprile 1983 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra A.M.A.N. contro Nevola Luigi,
iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984;
5) due ordinanze emesse il 3 e l'11 maggio 1983 dal pretore di
Ancona nei procedimenti civili vertenti tra Cardinali Ciro, Paponi
Adriano ed altri contro INADEL iscritte ai nn. 778 e 779 del registro
ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25 dell'anno 1984;
6) due ordinanze emesse il 23 marzo 1983 dal pretore di Venezia nei
procedimenti civili vertenti tra Gianni Domenico e Piscitelli Adelmo
contro INADEL iscritte ai nn. 859 e 860 del registro ordinanze 1983 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno
1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri:
udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin
Ritenuto che i pretori di Bologna, Ancona e Venezia, con le
ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato, in riferimento
all'art. 81 comma quarto Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella
parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi l'INADEL
ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e dal terzo
comma dell'articolo stesso, per fronteggiare i conseguenti oneri:
argomentando che la norma impugnata - a seguito della sentenza n.
92/1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6,
"nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende
municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri
finanziari posti a loro carico" - verrebbe a far gravare sui soli enti
previdenziali, anch'essi compresi nella "finanza pubblica allargata",
l'onere già imposto agli enti datori di lavoro;
ritenuto, d'altronde, che il pretore di Firenze, con altra
ordinanza emessa l'11 febbraio 1983, ha, anch'esso, impugnato l'art. 6
della l. 824 (unitamente agli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. 1970 n. 336):
da parte sua ritenendo che la declaratoria di illegittimità di cui
alla menzionata sentenza n. 92 del 1981 - soggettivamente circoscritta
agli enti pubblici citati nel relativo dispositivo (vale a dire ai
Comuni, alle aziende municipalizzate ed ai relativi consorzi) - vada
estesa con riguardo anche agli enti pubblici ospedalieri (ora U.S.L.),
"i quali pure fanno parte della finanza pubblica allargata, per cui le
leggi che comportano oneri a loro carico devono curarsi di assicurarne
la copertura finanziaria";
che, infine, il Tribunale di Napoli, con ordinanza 27 aprile 1983 -
muovendo dal presupposto che la pronuncia costituzionale considerata
non riverberi i suoi effetti sui "benefici già attribuiti", il cui
relativo onere resterebbe "di fatto autorizzato pure in assenza della
relativa previsione dei mezzi per farvi fronte" - ha reiterato la
denuncia di illegittimità dell'art. 6 l. 1971 n. 824, ove (appunto)"
interpretato in modo da configurare la sussistenza di un diritto
soggettivo perfetto al godimento dei benefici combattentistici
attribuiti dalla l. n. 336/70": sempre per contrasto con l'art. 81
comma quarto Cost.;
e che nei giudizi relativi alle predette ordinanze, ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per
l'inammissibilità, e, in subordine, per l'infondatezza della sollevata
questione; o, alternativamente, per la restituzione degli atti ai
giudici a quibus.
Considerato che gli otto giudizi, di cui alle ordinanze in
epigrafe, vanno riuniti in quanto sollevano identiche o connesse
questioni di legittimità costituzionale;
che, per altro, nel corso dei giudizi stessi, è entrato in vigore
l'art. 30 bis del decreto - legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante
provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n.
131, pubblicata in G. U. n. 117 del 30 aprile 1983, che ha aggiunto il
seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere
finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n.
336, ai personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in
ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o
l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le
disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti
operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio
in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi"; e che, di
conseguenza, in relazione ad ognuna delle prospettate esegesi della
norma impugnata, va comunque disposta la restituzione degli atti ai
giudici a quibus, affinché rivalutino la rilevanza delle proposte
questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai pretori di Bologna, Ancona,
Venezia, Firenze, e al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte