Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/1984

Altra decisione · depositata il 18/04/1984 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 824/1971

citata

  • art. 81legge 824/1971
  • art. 30-bislegge 55/1983
  • art. 6legge 336/1970
  • art. 4legge 336/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6

legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed

integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a

favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed

assimilati) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 ottobre 1982 dal pretore di Bologna sui

ricorsi di Bartolini Virgilio ed altri contro INADEL iscritta al n. 857

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 128 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1983 dal pretore di Ancona nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Atzeni Desi ed altri contro

INADEL iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. il dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa l'11 febbraio 1983 dal pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Corti Leonardo e INADEL iscritta al n.

691 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 27 aprile 1983 dal Tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra A.M.A.N. contro Nevola Luigi,

iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984;

5) due ordinanze emesse il 3 e l'11 maggio 1983 dal pretore di

Ancona nei procedimenti civili vertenti tra Cardinali Ciro, Paponi

Adriano ed altri contro INADEL iscritte ai nn. 778 e 779 del registro

ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25 dell'anno 1984;

6) due ordinanze emesse il 23 marzo 1983 dal pretore di Venezia nei

procedimenti civili vertenti tra Gianni Domenico e Piscitelli Adelmo

contro INADEL iscritte ai nn. 859 e 860 del registro ordinanze 1983 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno

1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri:

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin

Ritenuto che i pretori di Bologna, Ancona e Venezia, con le

ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato, in riferimento

all'art. 81 comma quarto Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella

parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi l'INADEL

ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e dal terzo

comma dell'articolo stesso, per fronteggiare i conseguenti oneri:

argomentando che la norma impugnata - a seguito della sentenza n.

92/1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6,

"nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende

municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri

finanziari posti a loro carico" - verrebbe a far gravare sui soli enti

previdenziali, anch'essi compresi nella "finanza pubblica allargata",

l'onere già imposto agli enti datori di lavoro;

ritenuto, d'altronde, che il pretore di Firenze, con altra

ordinanza emessa l'11 febbraio 1983, ha, anch'esso, impugnato l'art. 6

della l. 824 (unitamente agli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. 1970 n. 336):

da parte sua ritenendo che la declaratoria di illegittimità di cui

alla menzionata sentenza n. 92 del 1981 - soggettivamente circoscritta

agli enti pubblici citati nel relativo dispositivo (vale a dire ai

Comuni, alle aziende municipalizzate ed ai relativi consorzi) - vada

estesa con riguardo anche agli enti pubblici ospedalieri (ora U.S.L.),

"i quali pure fanno parte della finanza pubblica allargata, per cui le

leggi che comportano oneri a loro carico devono curarsi di assicurarne

la copertura finanziaria";

che, infine, il Tribunale di Napoli, con ordinanza 27 aprile 1983 -

muovendo dal presupposto che la pronuncia costituzionale considerata

non riverberi i suoi effetti sui "benefici già attribuiti", il cui

relativo onere resterebbe "di fatto autorizzato pure in assenza della

relativa previsione dei mezzi per farvi fronte" - ha reiterato la

denuncia di illegittimità dell'art. 6 l. 1971 n. 824, ove (appunto)"

interpretato in modo da configurare la sussistenza di un diritto

soggettivo perfetto al godimento dei benefici combattentistici

attribuiti dalla l. n. 336/70": sempre per contrasto con l'art. 81

comma quarto Cost.;

e che nei giudizi relativi alle predette ordinanze, ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per

l'inammissibilità, e, in subordine, per l'infondatezza della sollevata

questione; o, alternativamente, per la restituzione degli atti ai

giudici a quibus.

Considerato che gli otto giudizi, di cui alle ordinanze in

epigrafe, vanno riuniti in quanto sollevano identiche o connesse

questioni di legittimità costituzionale;

che, per altro, nel corso dei giudizi stessi, è entrato in vigore

l'art. 30 bis del decreto - legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante

provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno

1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n.

131, pubblicata in G. U. n. 117 del 30 aprile 1983, che ha aggiunto il

seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere

finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n.

336, ai personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in

ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o

l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le

disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti

operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio

in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi"; e che, di

conseguenza, in relazione ad ognuna delle prospettate esegesi della

norma impugnata, va comunque disposta la restituzione degli atti ai

giudici a quibus, affinché rivalutino la rilevanza delle proposte

questioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai pretori di Bologna, Ancona,

Venezia, Firenze, e al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte