Ordinanza n. 115/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/03/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice
penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse il 18
settembre 1990 (n. 2 ordinanze) e il 10 ottobre 1990 dal Tribunale
militare di Napoli nei procedimenti penali a carico di Martina
Giovanni, Palumbo Claudio e Sabatino Vittore, rispettivamente
iscritte ai nn. 748, 749 e 747 del registro ordinanze 1990 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che il Tribunale militare di Napoli ha sollevato, con le
ordinanze in epigrafe, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sotto il profilo
che tale norma non consente il procedimento contumaciale nei
confronti degli imputati di diserzione e mancanza alla chiamata,
così assicurando di fatto l'impunità e la libertà ai disertori
più ostinati, in violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione;
Considerato che le ordinanze concernono identica questione,
sicché i relativi giudizi vanno riuniti per formare oggetto di
un'unica pronuncia;
che la Corte ha già dichiarato con la sentenza n. 469 del 1990
l'illegittimità costituzionale della norma;
che pertanto la questione ora sollevata (come altre identiche in
precedenza: cfr. ord. n. 552 del 1990) dev'essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice
penale militare di pace, sollevata dal Tribunale militare di Napoli
con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e
112 della Costituzione, per essere stata la norma denunciata
dichiarata illegittima con la sentenza n. 469 del 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte