Ordinanza n. 115/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 48,
ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza
emessa il 7 novembre 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Ferrara sul ricorso proposto da Enrico Farioli contro l'Ufficio
IVA di Ferrara, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 novembre 1995 (r.o. n. 205
del 1996) la Commissione tributaria di primo grado di Ferrara - nel
corso di un giudizio promosso da Enrico Farioli contro un atto di
accertamento induttivo dell'Ufficio IVA di Ferrara, con cui gli
veniva contestata l'omessa presentazione della dichiarazione IVA per
l'anno 1987, oltre alla omessa registrazione di operazioni attive,
con conseguente applicazione delle sanzioni di legge - ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale:
dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in
cui non prevede, nell'ipotesi in cui il contribuente sia stato
nell'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dalla
normativa in questione per cause di forza maggiore, la possibilità
di computare in detrazione l'IVA corrisposta sulle fatture d'acquisto
di beni e servizi;
dell'art. 48, ultimo comma, dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972,
nella parte in cui non consente agli organi del contenzioso
tributario di dichiarare non dovute le pene pecuniarie, sempre nella
ipotesi predetta;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha
concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che l'ordinanza di rimessione non tiene conto delle
soluzioni ermeneutiche alle quali è approdata la giurisprudenza;
che, quanto alla prima questione, va ricordato l'orientamento
secondo il quale l'accertamento induttivo di cui al citato art. 55
non comporta automaticamente la perdita, in sede di esercizio del
diritto di detrazione dell'IVA assolta per rivalsa sugli acquisti di
beni e servizi (ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972), del relativo
credito maturato, in quanto la disposizione predetta non esclude di
poter dimostrare l'entità dei crediti vantati, nel caso di
incolpevole impossibilità di produrre i relativi documenti, con
altri mezzi probatori, purché compatibili con la disciplina
dell'imposta in questione e con i principi generali accolti
dall'ordinamento processuale tributario;
che, del pari, quanto all'altra questione sollevata dal
rimettente, occorre rammentare quella giurisprudenza che, pur
ritenendo sufficiente ai fini della irrogazione delle pene pecuniarie
la semplice volontarietà del comportamento sanzionato, la cui prova
non incombe all'amministrazione, non esclude tuttavia l'esonero da
sanzioni in presenza della dimostrazione di esimenti assolute (Cass.
SS.UU. nn. 125 e 127 del 1993);
che, pertanto, le questioni prospettate sono da reputare
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 48, ultimo comma, e dell'art. 55 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto), sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Ferrara,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte