Ordinanza n. 115/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 171/1973
- art. 1-terlegge 544/1976
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 21legge 319/1976
- art. 3legge 79/1995
citata
- art. 1legge 366/1963
- art. 21legge 172/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma,
ultimo periodo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la
salvaguardia di Venezia) - come sostituito dall'art. 1-ter del d.-l.
10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, nella legge 8
ottobre 1976, n. 690 -, promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1997
dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, nel
procedimento penale a carico di Ettore Longo, iscritta al n. 309 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 1 marzo 1997 nel corso di un
procedimento penale promosso nei confronti del titolare di un
impianto di sollevamento di acque provenienti da un sistema fognario
che aveva scaricato nella laguna di Venezia reflui contenenti
elementi inquinanti che superavano i limiti di accettabilità, il
pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, ultima parte
(più correttamente: ultimo periodo), della legge 16 aprile 1973, n.
171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) - come sostituito
dall'art. 1-ter del d.-l. 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690 - nella parte in
cui prevede come illecito penale l'immissione nella laguna veneta di
scarichi provenienti da pubblica fognatura che superino i valori
limite tabellari;
che la tutela dell'equilibrio ecologico del corpo idrico della
laguna di Venezia - costituita dal bacino marittimo nella estensione
indicata dall'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366 - era già
assistita da sanzione penale (ammenda), quando ancora mancava una
normativa generale in materia di inquinamento; nell'attuale
disciplina, la disposizione denunciata prevede che chiunque effettui
in tale laguna uno scarico che superi i limiti di accettabilità
indicati nella tabella allegata al d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962,
è punito con la pena detentiva dell'arresto;
che la medesima condotta anche per scarichi effettuati fuori
della fascia di salvaguardia lagunare era egualmente sanzionata con
la pena detentiva dell'arresto dall'art. 21, terzo comma, della legge
10 maggio 1976, n. 319;
che la successiva degradazione da illecito penale ad illecito
amministrativo dell'immissione di reflui provenienti da impianti di
pubblica fognatura che superino i valori limite tabellari - disposta
dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella
legge 17 maggio 1995, n. 172, che ha modificato l'art. 21, terzo
comma, della legge n. 319 del 1976 - avrebbe determinato
l'assoggettamento a trattamenti sanzionatori diversi di condotte da
considerare identiche, relative a scarichi con le stesse
caratteristiche, a seconda che confluiscano nella laguna
immediatamente prima o immediatamente dopo la linea che ne delimita i
confini;
che l'art. 9, sesto comma, della legge n. 171 del 1973,
continuando a prevedere come reato una condotta che, al di fuori
dell'area della laguna veneziana, costituisce illecito
amministrativo, violerebbe il principio costituzionale di
eguaglianza;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o comunque manifestamente infondata.
Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale investe
l'illecito costituito dallo scarico nella laguna di Venezia di acque
fognarie che superino i limiti di accettabilità, che il pretore di
Venezia, sezione distaccata di Mestre, considera ancora reato,
ritenendo che sia da applicare la norma compresa nella disciplina
degli interventi per la salvaguardia di Venezia (art. 9, sesto comma,
ultimo periodo, della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito
dall'art. 1-ter del d.-l. 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690);
che viene denunciata la violazione del principio costituzionale
di eguaglianza, giacché la medesima condotta, tenuta fuori della
laguna, era in precedenza configurata come reato e punita con la
stessa pena, mentre costituisce ora illecito amministrativo (art.
21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato
dall'art. 3, comma 1, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172);
che la diversità di disciplina può trovare giustificazione
nell'esigenza, discrezionalmente ma non irrazionalmente apprezzata
dal legislatore, di tutelare in modo particolare la laguna di
Venezia, costituita da un bacino a limitato e lento ricambio delle
acque, per il quale anche i limiti tabellari da osservare (d.P.R. 20
settembre 1973, n. 962) sono più rigorosi di quelli fissati dalla
legge n. 319 del 1976;
che l'esigenza di un trattamento più severo nelle aree
sensibili, che comprendono i bacini chiusi "con scarso ricambio e ove
possono verificarsi fenomeni di accumulazione", è riconosciuta dalla
normativa comunitaria (v. direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21
maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane: in
particolare, il 4 considerando e l'allegato II);
che, comunque, la configurazione dei reati e la previsione della
qualità e della quantità delle sanzioni penali appartengono alla
politica legislativa e, quindi, alla discrezionalità del
legislatore, che, nel caso in esame, non l'ha esercitata in modo
manifestamente irragionevole (ordinanza n. 456 del 1997; sentenze n.
84 del 1997, n. 370 del 1996 e n. 25 del 1994);
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, sesto comma, ultimo periodo, della legge
16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) -
come sostituito dall'art. 1-ter del d.-l. 10 agosto 1976, n. 544,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690 -
sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte