Ordinanza n. 1153/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 832/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9
dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio
1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1987 dal
Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Lo Conte
Massimino e Poncini Regina, iscritta al n. 43 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 28
ottobre 1987 (R.O. n. 43/1988) nel procedimento tra Lo Conte
Massimino e Poncini Regina, avente ad oggetto la liquidazione
dell'indennità per la perdita di avviamento in favore del conduttore
dell'immobile adibito ad uso professionale, a seguito della
cessazione della locazione, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,
nella parte in cui stabilisce che è dovuta al conduttore, dopo la
cessazione dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da abitazione di cui agli artt. 67 e 71 della legge n.
392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
l'indennità per avviamento professionale nella misura di dodici
mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le
stesse caratteristiche di quello locato;
che sarebbe violato l'art. 3 Cost. per la sussistente disparità
di trattamento tra i titolari di contratti in corso alla data del 30
luglio 1978 e quelli di contratti stipulati dopo il 29 luglio 1978;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione;
Considerato che nel procedimento suddetto trattasi di locazione
scaduta nel marzo 1986, sicché la questione non è rilevante in
quanto la norma denunciata non è applicabile alla fattispecie de
qua: la disciplina introdotta dalla legge n. 15 del 1987 - come
confermato anche dall'esegesi giurisprudenziale della Corte
Regolatrice - non ha, infatti, portata retroattiva, non essendone
stata prevista l'applicabilità ai giudizi in corso per rapporti già
cessati de iure (ord. n. 937/1988);
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n.
832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Rimini con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte