Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1962 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 29legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi 30 dicembre

1923, n. 2814, e 4 giugno 1931, n. 659, e del R.D. 16 marzo 1942, n.

267, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 luglio 1961 dal Tribunale di Potenza nel

procedimento penale a carico di Perito Nicola ed altri, iscritta al n.

157 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 17 gennaio 1962 dal Tribunale di Bologna nel

procedimento penale a carico di Albertoni Athos e Bastia Elio, iscritta

al n. 24 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962;

3) ordinanza emessa il 15 gennaio 1962 dal Tribunale di Bologna nel

procedimento penale a carico di Mazzanti Ubaldo e Fiorini Corrado,

iscritta al n. 29 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962;

4) ordinanza emessa il 18 novembre 1961 dal Tribunale di Bologna

nel procedimento penale a carico di Bongiovanni Lino ed altri, iscritta

al n. 30 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962;

5) ordinanza emessa il 16 dicembre 1961 dal Tribunale di Bologna

nel procedimento penale a carico di Landi Antonio ed altri, iscritta al

n. 33 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1962;

6) ordinanza emessa il 28 dicembre 1961 dal Tribunale di Catania

nel procedimento penale a carico di Marcellino Rosario, iscritta al n.

45 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1962;

7) ordinanza emessa il 30 ottobre 1961 dal Tribunale di Genova nel

procedimento penale a carico di Pozzi Luisa e Zolesi Giorgio, iscritta

al n. 58 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962.

8) ordinanza emessa il 9 marzo 1962 dal Tribunale di Bologna nel

procedimento penale a carico di Gallerani Pietro e Melotti Renata,

iscritta al n. 75 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962;

9) ordinanza emessa il 22 marzo 1962 dal Tribunale di Modena nel

procedimento penale a carico di Candeli Luigi e Candeli Remo, iscritta

al n. 103 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 158 del 23 giugno 1962;

10) ordinanza emessa il 5 aprile 1962 dal Tribunale di Catania nel

procedimento penale a carico di Musumeci Maria, iscritta al n. 108 del

Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962;

11) ordinanza emessa il 29 marzo 1962 dal Tribunale di Catania nel

procedimento penale a carico di Paparo Annunziata, iscritta al n. 109

del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.

Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione

del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di Potenza dell'11

luglio 1961, emessa nel procedimento penale a carico di Perito Nicola

ed altri, iscritta al n. 157 del Registro ordinanze 1961, è stata

sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 216 e

segg. e 219 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del

fallimento (reati di bancarotta e circostanze aggravanti), nonché

della legge di delegazione 30 dicembre 1923, n. 2814, in base alla

quale fu emanato il detto decreto, sotto diversi profili:

a) per violazione dell'art. 72, ultimo comma, della Costituzione,

"perché il disegno della legge delegante fu esaminato dalle

Commissioni parlamentari e non già dalle Camere";

b) per violazione dell'art. 76 della Costituzione, "perché la

legge delegante non contiene i principi ai quali si dovevano informare

le nuove norme, come pure non contiene la delimitazione del tempo in

cui tali norme dovevano essere emanate".

Il Tribunale, invece, riteneva manifestamente infondata l'altra

questione sollevata dalla difesa degli imputati circa l'omissione,

nella legge delegante, dell'attribuzione al Governo della facoltà di

emanare norme penali;

che con altre ordinanze nn. 24, 29, 30 e 33 del Registro ordinanze

1962, tutte e quattro emesse dal Tribunale di Bologna nei procedimenti

penali a carico, rispettivamente, di Albertoni Athos e Bastia Elio,

Mazzanti Ubaldo e Fiorini Corrado, Bongiovanni Lino ed altri, Landi

Antonio ed altri; n. 45 del Registro ordinanze 1962, emessa dal

Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Marcellino

Rosario; n. 58 del Registro ordinanze 1962, emessa dal Tribunale di

Genova nel procedimento penale a carico di Pozzi Luisa e Zolesi

Giorgio; n. 75 del Registro ordinanze 1962, emessa dal Tribunale di

Bologna nel procedimento penale a carico di Gallerani Pietro ed altri;

n. 103 del Registro ordinanze 1962, emessa dal Tribunale di Modena nel

procedimento penale a carico di Candeli Luigi e Remo; nn. 108 e 109 del

Registro ordinanze 1962, emesse entrambe dal Tribunale di Catania nei

procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Musumeci Maria e

Paparo Annunziata, veniva denunciata la violazione dell'art. 76 della

Costituzione o sotto il profilo sopra indicato sub b), della omissione

della fissazione del limite temporale per l'esercizio della delegazione

legislativa, o sotto quello - come sopra dichiarato manifestamente

infondato nell'ordinanza del Tribunale di Potenza - della omissione,

nella delega, della facoltà di emanare norme penali. La censura è

stata estesa anche alla legge integrativa di delegazione 4 giugno 1931,

n. 659;

che le indicate ordinanze sono state ritualmente notificate,

comunicate e pubblicate; ma in nessun giudizio, dinanzi a questa Corte,

vi è stata costituzione delle parti o intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Considerato che la Corte costituzionale ha già avuto occasione di

pronunciarsi sulle questioni sopra menzionate concernenti la violazione

dell'art. 76 della Costituzione, dichiarandole non fondate con la

sentenza n. 47 del 29 maggio 1962, e tale pronuncia ha ribadito con

l'ordinanza n. 79 del 22 giugno 1962, con cui le questioni medesime

sono state dichiarate manifestamente infondate;

che nessun nuovo o diverso motivo in contrasto con le pronuncie

della Corte è stato addotto nelle ordinanze dei giudici a quo, e

pertanto non vi è motivo di discostarsi dalle pronuncie stesse, che

vanno, quindi, confermate;

che, per quanto concerne la questione specifica sollevata con

l'ordinanza n. 157 del 1961 del Tribunale di Potenza, circa il

procedimento formativo della legge delegante del 1923, se è da

intendere che - come espressamente leggesi nell'ordinanza stessa - si

sia mosso doglianza per il fatto che il disegno di legge sia stato

esaminato dalle Commissioni legislative prima di essere portato

all'esame delle Camere, la censura è del tutto priva di significato,

in quanto prima e dopo l'attuale Costituzione, qualunque atto

legislativo veniva o viene portato prima all'esame delle Commissioni

(una volta vi erano gli Uffici alla Camera e al Senato, oppure

Commissioni speciali; ora vi sono le Commissioni permanenti o

Commissioni speciali) e poi, su relazione della Commissione competente,

all'esame ed alla votazione delle Assemblee legislative. Se poi la

questione sollevata dal Tribunale di Potenza debba intendersi, com'è

più probabile, nel senso che il disegno di legge di delegazione sia

stato non già soltanto esaminato in Commissione, ma approvato in

Commissione e non dalle Camere, è da rilevare che tale assunto è

smentito dai fatti. Risulta, infatti, che il disegno di legge di

delegazione legislativa di cui si tratta fu presentato alla Camera dal

Ministro della giustizia il 10 febbraio 1923, fu portato all'esame

dell'Assemblea, previa relazione della Commissione speciale nominata

dal Presidente della Camera a norma dell'art. 59 del regolamento, e

venne approvato, sempre in Assemblea, dopo ampia discussione, nella

seduta del 12 giugno 1923 (v. Atti parlamentari Camera, Legislatura

XXVI, pag. 10079). Eguale procedura fu seguita al Senato: la relazione

fu predisposta anche ivi da una Commissione speciale e l'approvazione

avvenne nella seduta dell'Assemblea del 27 novembre 1923 (v. Atti

parlamentari Senato, Legislatura XXVI, pag. 5654). Anche tale questione

è, pertanto, manifestamente infondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti alle rispettive autorità

giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte