Ordinanza n. 116/1971
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1971 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31r.d. 3270/1923
usata come parametro
citata
- art. 1Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
- art. 26legge cost. 1/1948
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo,
secondo e terzo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge
tributaria sulle successioni), modificato dalla legge 31 ottobre 1966,
n. 948, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1967 dalla
Commissione provinciale delle imposte dirette di Bari sul ricorso di De
Ruvo Martira, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10
febbraio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che la ordinanza con cui è stata sollevata la questione
di legittimità costituzionale proviene da una Commissione provinciale
delle imposte dirette ed indirette;
che la questione stessa ha ad oggetto l'art. 31, primo, secondo e
terzo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle
successioni), modificato dalla legge 31 ottobre 1966, n. 948,
denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita.
Considerato che, con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa
Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali siano organi
giurisdizionali;
che di conseguenza con la stessa sentenza n. 10 le questioni di
costituzionalità sollevate da Commissioni distrettuali e provinciali
per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili per
difetto dei presupposti richiesti dall'articolo 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
innanzi a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità, in quanto proposta da
organo non giurisdizionale, della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31, primo, secondo e terzo comma, del r.d. 30
dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), modificato
dalla legge 31 ottobre 1966, n. 948, proposta dall'ordinanza indicata
in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte