Ordinanza n. 116/1982
Altra decisione · depositata il 18/06/1982 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
citata
- art. 636Codice penale
- art. 96legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 636, prima
edultima parte, cod. pen. (Introduzione o abbandono di animali nel
fondo altrui e pascolo abusivo) promosso con ordinanza emessa il 30
giugno 1979 dal Pretore di Nardò, nel procedimento penale a carico di
Gaballo Antonio, iscritta al n. 829 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16
gennaio 1980;
udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
Ritenuto che il Pretore di Nardò con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 636, prima
ed ultima parte, cod. pen. in quanto non prevede la perseguibilità a
querela del reato di pascolo abusivo, con danno di lieve entità;
Considerato che nelle more del giudizio l'art. 96 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ha sancito la perseguibilità a querela della
persona offesa dal delitto di cui all'art. 636 cod. pen., sicché è
necessario che il giudice a quo proceda a nuovo esame della rilevanza
della questione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Nardò.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI -
LIVIOPALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte