Ordinanza n. 116/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/04/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 24d.P.R. 636/1972
- art. 42d.P.R. 636/1972
- art. 46d.P.R. 636/1972
- art. 56d.P.R. 636/1972
- art. 57d.P.R. 636/1972
- art. 61d.P.R. 636/1972
citata
- art. 42Accertamento imposte sui redditi
- art. 1619d.P.R. 600/1973
- art. 60legge 4/1929
- art. 21legge 4/1929
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 43 del
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), degli artt. 42, 46,
56, 57 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni in
materia di accertamento di imposte sul reddito) e degli artt. 16-19 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del
contenzioso tributario) promossi con le ordinanze emesse il 5 febbraio
1982 dal Tribunale di Mantova, il 2 dicembre 1981 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Pistoia, il 19 maggio 1982 dal Giudice
istruttore del Tribunale di Lucca, il 31 maggio 1982 dal Tribunale di
Lucca, il 30 settembre 1982 dal Tribunale di Vigevano e il 15 ottobre
1982 dal Tribunale di Trani, rispettivamente iscritte ai nn. 301, 567,
716, 728, 811 e 815 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 29 settembre 1982 e n. 4
del 5 gennaio 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pistoia,
con ordinanza emessa il 2 dicembre 1981, ha impugnato l'art. 43 del
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, "per la parte in cui non prevede
l'intervento del fallito nelle controversie tributarie dalle quali può
dipendere una imputazione di natura penale a suo carico, in relazione
all'art. 24 della Costituzione"; che il Tribunale di Mantova, con
ordinanza del 5 febbraio 1982, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per
pretesa violazione dell'art. 24 Cost., "nei limiti in cui non prevede
che l'avviso di accertamento sia, in ogni oaso, notificato a colui che
dalla definitività del provvedimento avrà a subire le sanzioni penali
ivi stabilite"; che il giudice istruttore presso il Tribunale di Lucca
ed il Tribunale stesso hanno impugnato a loro volta - con ordinanze
rispettivamente emesse il 19 e il 31 maggio 1982 - l'art. 42, primo
comma, del d.P.R. n. 600 del '73, in riferimento agli artt. 24 cpv. e
27 Cost., essendo gli imputati nei giudizi a quibus "chiamati a
rispondere di un reato, senza avere avuto la possibilità di
contestarne il presupposto in sede di contenzioso amministrativo"; che
il Tribunale di Vigevano, con ordinanza del 30 settembre 1982 ha
ipotizzato del pari un contrasto fra l'art. 24 cpv. Cost. e gli artt.
42, 56, sesto comma, e 61 del d.P.R. n. 600 del '73, dal momento che
dalla definitività dell'accertamento tributario discenderebbero -
nella specie - responsabilità penali nei confronti di chi, per difetto
di notificazione, non era stato in grado di ricorrere contro
l'accertamento medesimo; che, infine, il Tribunale di Trani, con
ordinanza del 15 ottobre 1982, ha coinvolto nell'impugnativa, sollevata
in riferimento agli artt. 24 cpv. e 27 Cost., sia gli artt. 42, 46,
56, primo comma, 57, secondo comma, e 61 del predetto d.P.R. n. 600,
sia gli artt. 16-19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;
e che in tali giudizi nessuno si è costituito, mentre il
Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento,
concludendo nel senso dell'inammissibilità o comunque della non
fondatezza, quanto al solo giudizio instaurato dalla Commissione
tributaria di primo grado di Pistoia.
Considerato che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi
con unica ordinanza, poiché in tutti i casi in esame si tratta di
accertamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria e divenuti
definitivi per omessa impugnazione, da parte dei curatori dei
rispettivi fallimenti; sicché tutte le ordinanze di rimessione
lamentano che, in tali circostanze, gli accertamenti incidano sulle
responsabilità penali dei falliti (o dell'amministratore della
società in questione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di
Vigevano), ai quali non erano stati notificati - per effetto degli
artt. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e 42 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 - i corrispondenti avvisi;
considerato, per altro, che con la sentenza n. 88 del 1982 questa
Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e
21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 "nella parte in cui
prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta,
divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei
procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi
tributarie in materia di imposte dirette": con la conseguenza che le
norme denunziate, indipendentemente dalle richieste pronunce di
annullamento, non si prestano più a ricevere le applicazioni
ipotizzate e censurate dai giudici a quibus.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale:
a) dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in riferimento
all'art. 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo
grado di Pistoia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in
riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Mantova, con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
c) dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost.,
sollevata dal Tribunale di Lucca e dal giudice istruttore presso il
Tribunale stesso, con le ordinanze indicate in epigrafe;
d) degli artt. 42,56, sesto comma, e 61, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.,
sollevata dal Tribunale di Vigevano, con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
e) degli artt. 42,46,56, primo comma, 57, secondo comma, e 61 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 16- 19 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n.636, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e
27 Cost., sollevata dal Tribunale di Trani, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costhuzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte