Ordinanza n. 116/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 160/1955
usata come parametro
citata
- art. 24legge 560/1955
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge
19 marzo 1955, n. 160 ("Norme sullo stato giuridico del personale
insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione
media, classica, scientifica, magistrale e tecnica"), promosso con
ordinanza emessa l'11 gennaio 1982 dal TAR del Lazio, iscritta al n.
657 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso del giudizio instaurato sul ricorso
proposto da Angelini Federico Luigia per l'annullamento del
provvedimento col il quale la stessa era stata collocata a riposo per
raggiunti limiti di età, il T.A.R. del Lazio, ha sollevato di
ufficio in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24 della legge 19 marzo 1955, n. 160, che
prevede la possibilità del conferimento di incarichi e supplenze
fino al compimento del settantesimo anno di età;
che tale norma costituirebbe, ad avviso del giudice a quo, un
ingiustificato privilegio rispetto al personale docente di ruolo per
il quale l'art. 109 del d.P.R. n. 417 del 1974 fissa al 1° ottobre
successivo alla data di compimento del 65 anno di età il limite per
il mantenimento in servizio;
considerato che, come rileva lo stesso giudice a quo,
l'inapplicabilità al personale insegnante non di ruolo dell'art. 109
del d.P.R. n. 417 del 1974, che fissa al 65° anno il limite di età
per il collocamento a riposo del personale di ruolo, deriva dalla
circostanza che il legislatore, nel disciplinare con il citato d.P.R.
nel suo complesso lo stato giuridico del personale di ruolo della
scuola, ha previsto, nell'art. 118 d.P.R. medesimo, che le
disposizioni in esso contenute "si applicano, altresì, in quanto
compatibili, al personale non di ruolo e salva diversa particolare
disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale";
che, il fatto stesso che l'ordinanza di rimessione individui nel
citato art. 109 del d.P.R. n. 417 - che fissa il limite di età per
il collocamento a riposo degli insegnanti di ruolo - una delle
disposizioni non compatibili con lo stato giuridico del personale
insegnante non di ruolo e quindi non applicabili a questo, è di per
sé indicativo della obbiettiva diversità dello stato giuridico
delle due categorie, diversità che giustifica il permanere della
disciplina diversificata per quel che riguarda l'aspetto particolare
del limite di età per il collocamento a riposo, che per gli
insegnanti non di ruolo è previsto dall'art. 24 della legge 19 marzo
1955, n. 560 - nell'ambito cioè della disciplina dello stato
giuridico di questa categoria di insegnanti - il quale consente la
conferibilità di incarichi e supplenze fino al 70° anno di età;
che, tenuto altresì conto della giurisprudenza di questa Corte
(sent. n. 52 del 1981), che ritiene non irragionevole la differenza
di stato giuridico fra personale docente di ruolo e non di ruolo, non
può essere condiviso l'assunto dell'ordinanza di rinvio, secondo cui
il diverso limite di età per le due categorie di insegnanti
costituirebbe "una sorta di immotivato privilegio nei confronti di un
gruppo di dipendenti che svolge le medesime funzioni docenti,
essendo, peraltro, legato allo Stato da relazioni a carattere
precario giustificanti, semmai una considerazione deteriore";
che, invece, è proprio il trattamento "deteriore", sotto vari
altri profili dello status degli insegnanti non di ruolo, in quanto
caratterizzato dalla discontinuità e dalla instabilità del
rapporto, che si riverberano anche sul relativo trattamento
pensionistico, a far apparire non irragionevole che il legislatore
abbia ritenuto, nel disciplinare lo stato giuridico del personale
insegnante di ruolo di non abrogare una disposizione riequilibratrice
che prevede per quello non di ruolo un più elevato limite di età
per il trattenimento in servizio;
che, pertanto, appare manifesta l'infondatezza della questione
di legittimità costituzionale prospettata dall'ordinanza di
rimessione;
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24 della legge 19 marzo 1955, n. 160 ("Norme
sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle
scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica,
magistrale e tecnica"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal
T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte