Ordinanza n. 116/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 settembre
1991 dal Pretore di Catania nel procedimento penale a carico di
Duplicato Domenico, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 settembre 1991, il Pretore di Catania ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 444 del codice di procedura penale;
che, ad avviso del remittente, nel rito speciale di cui alla
norma impugnata il giudizio sulla responsabilità, come può
desumersi dalla sentenza di questa Corte n. 313 del 1990, deve
considerarsi sostanzialmente formulato dal giudice nel momento in
cui, senza che la difesa intervenga con proprie deduzioni in ordine
alla valutazione degli elementi in atti, egli decide se pronunciare
sentenza di proscioglimento ex art. 129 del codice di procedura
penale o applicare la pena;
che il diritto di difesa viene quindi garantito in ordine alla
qualificazione del fatto, all'esistenza o meno di circostanze, al
giudizio di comparazione e alla determinazione della pena, ma non in
ordine al giudizio di responsabilità, che non può essere oggetto di
un accordo;
che, inoltre, pur essendo vero che non bisogna confondere il
diritto di difesa con l'assoluto diritto di esercitarlo, tuttavia la
rinuncia al diritto di difesa, che è una facoltà, può solo
ammettersi all'interno di un procedimento e non può essere imposta
dalla legge come condizione per accedere ai benefici derivanti dalla
attuazione di un rito speciale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che la richiesta di applicazione di una pena da parte
dell'imputato, ovvero il consenso sulla richiesta formulata dal
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, esprimono essi stessi una modalità di esercizio del diritto
di difesa, in quanto - come questa Corte ha già affermato nella
sentenza n. 313 del 1990 - costituisce efficiente strumento di tale
diritto la possibilità offerta all'imputato di avvalersi, con libera
scelta, dell'istituto in esame e di acquisire, quindi, una pena
minima sottraendosi al rischio di più gravi sanzioni;
che il fatto che il giudice conservi comunque, pur in presenza
dell'accordo delle parti, il potere-dovere di pronunciare sentenza di
proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale
è espressione di un principio generale posto evidentemente a
garanzia dello stesso imputato, per cui va chiaramente escluso che
ciò possa violare il suo diritto di difesa;
che, in conclusione, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte