Ordinanza n. 116/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7-bislegge 416/1989
- art. 8legge 39/1990
- art. 7-bislegge 296/1993
usata come parametro
citata
- art. 8legge 187/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 2,
seconda parte, della legge 12 agosto 1993, n. 296 (recte: art. 7-bis,
comma 1, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, recante "Norme urgenti
in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato", convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto
dall'art. 8, comma 2, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, recante
"Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché
sull'espulsione dei cittadini stranieri", convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto, n. 296), promossi con due
ordinanze emesse il 20 e il 24 maggio 1994 dal Pretore di La Spezia
nei procedimenti penali a carico di Zari Momad e di Endorth Julia ed
altri, iscritte ai nn. 429 e 430 del registro ordinanze 1994,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima
serie speciale, dell'anno 1994, e con ordinanza emessa il 29 giugno
1994 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di
Ettaher Youssef, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di La Spezia ha sollevato, con ordinanze
rispettivamente del 20 e 24 maggio 1994, questione di legittimità
costituzionale "dell'art. 7-bis, comma 2, seconda parte, della legge
296 del 1993" (recte: art. 7-bis, comma 1, del d.-l. 30 dicembre
1989, n. 416, recante "Norme urgenti in materia di asilo politico, di
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato", convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2,
del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, recante "Nuove misure in materia di
trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini
stranieri", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1993, n. 296), limitatamente alla parte in cui detto articolo punisce
con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero espulso che
"non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o
consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente", in
riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;
che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Padova,
con ordinanza del 29 giugno 1994, in riferimento agli articoli 24,
secondo comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
non fondate;
Considerato che le ordinanze sollevano questioni tra loro analoghe
e riferite alla medesima norma incriminatrice, e che quindi i
relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico
provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 34 del 1995, successiva alla
pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1, del d.-l.
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal richiamato art. 8, comma 2,
del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui punisce con la
reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un
provvedimento di espulsione che non si adopera per ottenere dalla
competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del
documento di viaggio occorrente, e che pertanto, essendo stata
espunta dall'ordinamento la norma denunziata, le relative questioni
devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v., da ultimo,
ord. n. 41 del 1995);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1, del d.-l. 30
dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2,
del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di
trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini
stranieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1993, n. 296, sollevate, in riferimento agli articoli 24, secondo
comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal pretore di La
Spezia e dal pretore di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 marzo 1995.
Il presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte