Ordinanza n. 116/1997
Altra decisione · depositata il 22/04/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 549/1995
- art. 1legge 227/1996
usata come parametro
citata
- art. 3legge 227/1996
- art. 1legge 400/1988
- art. 3legge 473/1996
- art. 1legge 577/1996
- art. 1legge 50/1997
- art. 3legge 50/1997
- art. 5legge 50/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 240,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), e dell'art. 1 del d.-l. 29 aprile 1996, n.
227, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 16 maggio 1996 dal giudice
di pace di Sassari, rispettivamente iscritte ai nn. 962, 963 e 964
del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione dell'ENEL nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che nel corso di giudizi civili promossi nei confronti
dell'ENEL s.p.a. il giudice di pace di Sassari, con tre ordinanze di
identico contenuto (r.o. nn. 962, 963 e 964 del 1996), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 24, 53, 72, ultimo comma, 77, 102 e 113 della Costituzione,
dell'art. 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1, commi 1,
2 e 3, del d.-l. 29 aprile 1996, n. 227 (Disposizioni urgenti in
materia di incremento delle tariffe elettriche di cui al
provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986);
che l'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995, nel testo
originario, stabiliva che gli incrementi al c.d. sovrapprezzo termico
fissati dal provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 fossero
riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dopo
l'accertamento da parte del CIPE del conseguimento delle finalità
del provvedimento medesimo; mentre, nel testo sostituito dall'art. 1,
comma 1, del decreto-legge n. 227 del 1996, disponeva che gli effetti
del citato provvedimento CIP n. 32 del 1986 cessassero dopo
l'accertamento da parte del CIPE del conseguimento delle finalità
del provvedimento medesimo, e che l'eventuale eccedenza degli
introiti tariffari da esso derivanti, rispetto al minor conferimento
al fondo di dotazione dell'ENEL che essi erano destinati a
compensare, fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato;
che a loro volta i commi 2 e 3 dello stesso art. 1 del
decreto-legge n. 227 del 1996, rispettivamente, chiarivano che cosa
si dovesse intendere, al fine dell'accertamento demandato al CIPE,
per conseguimento delle finalità del provvedimento CIP n. 32 del
1986, e stabilivano i criteri di tale accertamento;
che, ad avviso del giudice remittente, l'art. 3, comma 240, della
legge n. 549 del 1995, nel testo originario e in quello sostituito,
avrebbero trasformato il sovrapprezzo in una vera e propria imposta,
senza collegamento tra il suo gettito e il servizio elettrico;
che tale disciplina, secondo il giudice a quo, violerebbe gli
artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto sarebbero chiamati a
pagare la nuova imposta, senza alcuna giustificazione razionale, solo
i titolari di utenze domestiche, e sarebbe negato retroattivamente il
diritto degli utenti di ottenere il rimborso delle somme
indebitamente pagate prima dell'entrata in vigore della legge;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, l'art. 1, comma 1, del
d.l. n. 227 del 1996, disponendo in materia di bilancio, violerebbe
il divieto di provvedere in tale materia con decreto-legge, sancito
dall'art. 72, quarto comma, della Costituzione e ribadito dall'art.
15, comma 2, lettera b della legge 23 agosto 1988, n. 400;
che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 227 del 1996,
stabilendo che cosa si debba intendere per accertamento, da parte del
CIPE, del conseguimento delle finalità di cui al provvedimento CIP
n. 32 del 1986, secondo il remittente sfocerebbe in disposizioni
retroattive tese ad interpretare il contenuto di un provvedimento
amministrativo, già rimesso al giudizio dell'autorità giudiziaria,
e perciò inciderebbe in modo arbitrario sull'esercizio della
funzione giurisdizionale, in violazione degli artt. 102 e 113 della
Costituzione, e lederebbe il diritto di difesa di cui all'art. 24
della Costituzione;
che, inoltre, l'art. 1 del citato decreto-legge n. 227 del 1996,
dettando i criteri per la determinazione dell'importo da riconoscere
all'ENEL a titolo di compensazione del minor conferimento al fondo di
dotazione, tenderebbe a sanare a posteriori e con effetto retroattivo
il comportamento dell'ENEL, già demandato alla valutazione
dell'autorità giudiziaria, consistente nel contabilizzare in
bilancio i proventi delle quote prezzo alla voce "ricavi tariffari"
anziché a quella "fondo di dotazione", violando così gli artt. 102
e 113 della Costituzione;
che il decreto-legge n. 227 del 1996 sarebbe stato emanato
altresì in assenza dei requisiti costituzionali di necessità e di
urgenza, in violazione dell'art. 77 della Costituzione;
che, infine, sarebbe illegittimo il criterio stabilito dall'art.
1, comma 3, del decreto-legge n. 227 del 1996, che addosserebbe agli
utenti, retroattivamente, il pagamento degli interessi composti,
calcolati in base al tasso ufficiale di sconto, sugli importi
riconosciuti all'ENEL;
che si è costituito in giudizio l'ENEL, chiedendo che le
questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto il
decreto-legge n. 227 del 1996 è decaduto per mancata conversione in
legge, mentre l'originario testo dell'art. 3, comma 240, della legge
n. 549 del 1995 è stato travolto dal sopravvenuto decreto-legge 13
settembre 1996, n. 473; né potrebbe la questione essere trasferita
sul successivo decreto-legge, in quanto la nuova norma recherebbe una
disciplina totalmente diversa da quella precedentemente dettata;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo a sua volta che le questioni siano dichiarate
manifestamente inammissibili, in quanto il disposto del comma 240
dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, già sostituto dall'art. 1
del decreto-legge n. 227 del 1996, è stato abrogato dall'art. 1,
comma 3, del decreto-legge n. 473 del 1996, e per altro verso il
decreto-legge n. 227 del 1996 è decaduto per mancata conversione,
mentre la materia è stata disciplinata ex novo dall'art. 1 del
decreto-legge n. 473 del 1996;
Considerato che le tre ordinanze sollevano la medesima questione, e
pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
pronuncia;
che il decreto-legge n. 227 del 1996 è decaduto per mancata
conversione in legge, senza che i suoi effetti siano stati fatti
salvi da una legge ai sensi dall'art. 77, ultimo comma, della
Costituzione;
che, successivamente alla proposizione delle questioni, è
sopravvenuto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito,
con modificazioni, nella legge 14 novembre 1996, n. 577, il cui art.
1 dispone che gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e
II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 (concernenti le
maggiorazioni tariffarie per cui è giudizio) cessano a decorrere dal
30 giugno 1996 (comma 1), e che a decorrere dal 30 giugno 1997 non è
ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori
delle tariffe determinate ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.
481, inglobandosi nella tariffa, a cura dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, il sovrapprezzo per la copertura dell'onere
termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purché non
destinati alle entrate dello Stato, e in misura comunque coerente con
le normali condizioni della concorrenza e del mercato (comma 2);
che lo stesso art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 473 del 1996
ha abrogato il comma 240 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995;
che, da ultimo, l'art. 5 del d.-l. 11 marzo 1997, n. 50, tuttora
in attesa di conversione, ha disposto che fino a quando l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le determinazioni,
in materia di tariffe elettriche, di cui all'art. 1, comma 2, del
citato decreto-legge n. 473 del 1996, convertito in legge n. 577 del
1996, restano in vigore le norme in materia applicate alla data del
31 dicembre 1996 - data peraltro posteriore a quella in cui si sono
verificate la decadenza del decreto-legge n. 227 del 1996 nonché
l'abrogazione, in forza dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n.
473 del 1996, dell'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995 -,
e che "sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi"
del medesimo art. 5;
che pertanto deve provvedersi alla restituzione degli atti al
giudice a quo perché proceda ad una nuova valutazione della
rilevanza delle questioni alla luce dello jus superveniens
conseguente agli eventi normativi menzionati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al giudice di
pace di Sassari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte