Ordinanza n. 116/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3legge 549/1995
- art. 5legge 549/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 334 del d.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza
emessa il 19 dicembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17
giugno 1997) dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento penale
a carico di Roberto Nassetti, iscritta al n. 463 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 dicembre 1996 nel corso di
un giudizio penale, la Corte d'appello di Milano ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 113 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 334
del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in
cui non prevede un sindacato giurisdizionale sulla valutazione
operata dalla pubblica amministrazione in merito alla definizione
amministrativa del reato previsto dall'art. 282 dello stesso testo
unico;
che la disposizione denunciata disciplina la estinzione dei
delitti di contrabbando punibili con la sola multa, prevedendo che
l'amministrazione doganale può consentire che il colpevole effettui
il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma da essa
determinata non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del
tributo, e stabilendo che il pagamento estingue il reato;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma non precisa i
presupposti per l'ammissione alla estinzione amministrativa dei
reati, sicché l'applicazione della sanzione penale resterebbe
affidata alla discrezionalità dell'amministrazione, senza alcun
controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del suo potere;
che questa disciplina violerebbe i principi di parità di
trattamento (art. 3 Cost.), di legalità della pena (art. 25, secondo
comma, Cost.), di tutela dei diritti e degli interessi legittimi
contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.);
che il giudice rimettente ritiene la soluzione del dubbio di
legittimità costituzionale pregiudiziale rispetto alla decisione che
deve emettere, giacché l'imputato non è stato ammesso alla
definizione amministrativa della violazione doganale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo, nell'atto di costituzione ed in una successiva
memoria, che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di
rilevanza o, in subordine, infondata, essendo già stata dichiarata
non fondata analoga questione di legittimità costituzionale relativa
ad una norma di identico contenuto (sentenza n. 55 del 1969).
Considerato che non risulta adeguatamente motivata, né
apprezzabile, la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale, giacché l'ordinanza di rimessione non enuncia in
alcun modo gli elementi di fatto e di diritto dai quali ha tratto
origine il giudizio principale e non indica il titolo del reato per
il quale si procede penalmente; né chiarisce se ricorrano le
condizioni per l'estinzione delle violazioni doganali costituenti
reato, secondo la disciplina dettata dall'art. 3, comma 176, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 5 del d.P.R. 24 luglio
1996, n. 435, che prevedono una definizione amministrativa sul
presupposto della domanda presentata dall'interessato e senza
valutazione discrezionale della pubblica amministrazione;
che, quindi, la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ordinanze n.
424 del 1996 e n. 219 del 1996).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 334 del d.P.R. 23 gennaio 1973,
n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25,
secondo comma, e 113 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte