Ordinanza n. 116/2000
Altra decisione · depositata il 21/04/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1legge 205/1999
- art. 47legge 205/1999
- art. 7legge 205/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 663-bis del codice penale, 5 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 45 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), promosso con
ordinanza emessa il 24 marzo 1999 dal pretore di Livorno nel
procedimento penale a carico di Impallazzo Alessandra, iscritta al
n. 314 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visto l'atto di costituzione di Impallazzo Alessandra, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di una
imputata del reato di divulgazione di stampa clandestina ex
art. 663-bis cod. pen., il pretore di Livorno, con ordinanza del 24
marzo 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 663-bis cod. pen., 5 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 45 della legge 3
febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista)
in riferimento agli artt. 21, 3, 4 e 18 della Costituzione;
che, a giudizio del rimettente, in ordine alla rilevanza, il
reato contestato sarebbe ipotizzabile ove manchi uno dei presupposti
richiesti dalla legge sulla stampa e in particolare quello
dell'iscrizione del direttore responsabile all'ordine dei
giornalisti;
che, nel merito, le norme denunciate violerebbero l'art. 21
della Costituzione, che garantisce la libertà di manifestazione del
pensiero in genere e la libertà di stampa in particolare;
che sarebbe altresì violato il principio di uguaglianza
(art. 3 Cost.), in quanto la profonda evoluzione degli strumenti di
informazione avrebbe determinato l'obsolescenza della legge sulla
stampa che detta disposizioni sulla pubblicazione e sulla diffusione
dei periodici;
che l'obbligo di iscrizione all'albo violerebbe l'art. 18
della Costituzione atteso che la libertà di associazione, per
giurisprudenza di questa Corte, si riferisce sia al diritto di
associarsi liberamente, sia a quello di non associarsi; le previsioni
della legge sulla stampa, quindi, negherebbero il diritto di
associazione, perché imporrebbero ai giornalisti professionisti e al
direttore responsabile l'obbligo di associarsi ove intendano
esercitare il diritto di informazione;
che, infine, le disposizioni di cui sopra violerebbero
l'art. 4 della Costituzione, che nel riconoscere il diritto al lavoro
prescriverebbe che, per il relativo esercizio, non possono essere
imposti dalla legge ordinaria limiti se non in relazione ad un
interesse costituzionalmente protetto quale potrebbe essere, nel
sistema disegnato dalla legge sulla stampa, la libertà di
manifestazione del pensiero, sotto la specie del diritto
all'informazione ex art. 21 Cost.;
che si è costituita la parte privata, nel presente giudizio
di legittimità costituzionale, insistendo per l'accoglimento della
questione;
che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
l'infondatezza della questione.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
intervenuto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205) che all'art. 47 ha depenalizzato la contravvenzione di cui
all'art. 663-bis del codice penale in attuazione della delega
legislativa contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. c) della citata
legge n. 205 del 1999, anch'essa successiva all'ordinanza del giudice
a quo;
che della sopravvenuta disposizione richiamata deve essere
valutata l'incidenza nel giudizio che ha dato origine alla presente
questione di costituzionalità anche alla luce dell'art. 100 del
decreto legislativo n. 507 del 1999 che disciplina l'applicabilità
delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente
all'entrata in vigore del citato decreto;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Livorno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte