Ordinanza n. 1160/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 152/1968
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
lett. c, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con
ordinanza emessa il 23 settembre 1982 dal Pretore di Varese nel
procedimento civile vertente tra Marchese Achille e l'I.N.A.D.E.L.,
iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,
dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Varese, con ordinanza emessa il 23
settembre 1982 (R.O. n. 228/1988) nel procedimento civile vertente
tra Marchese Achille e INADEL, diretto ad ottenere il pagamento della
indennità premio servizio nonostante le dimissioni intervenute
soltanto dopo anni sei, mesi sette e giorni dodici, anziché dopo
venticinque anni, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera c, della legge 8
marzo 1968, n. 152, che esclude il diritto alla predetta indennità
per i dipendenti dimessi dal servizio prima del venticinquesimo anno
di anzianità, in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di
trattamento che si verifica nei confronti di altri dipendenti
pubblici che hanno diritto alla indennità di fine rapporto dopo un
anno di iscrizione all'apposito fondo;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 763 del 1988, ha
già dichiarato la norma ora censurata costituzionalmente
illegittima;
che, quindi, la questione ora sollevata deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile, siccome la detta norma è ormai espunta
dall'ordinamento giuridico;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. c, della
legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per
il personale degli enti locali), sollevata, con riferimento all'art.
3 Cost., dal Pretore di Varese con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte