Ordinanza n. 117/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1964 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del T. U. 27 ottobre
1958, n. 956, in relazione alla legge 4 febbraio 1958, n. 572, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, promossi con
ordinanze, tutte del 19 ottobre 1963, del Pretore di Ariano Irpino nel
corso di tre procedimenti penali a carico di Stiscia Giuseppe,
Pallavanti Antonino e Caccese Antonio, iscritte ai nn. 124, 125 e 126
del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.
Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione
del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto che con le ordinanze su indicate è stata proposta
questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1958, n.
956, con cui vennero emanate le norme delegate sulla circolazione
stradale (erroneamente indicato nelle ordinanze come testo unico),
nella considerazione che il decreto di approvazione del medesimo è
stato emanato dopo che era scaduto il periodo assegnato per l'esercizio
del potere delegato dalla legge n. 572 del 1958;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 163 del 19
dicembre 1963 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità
costituzionale che era stata sollevata dai Pretori di Lendinara e di
Udine, nei confronti del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956 (nella
considerazione che le leggi 24 gennaio 1959, n. 4, e 26 aprile dello
stesso anno, n. 207, con il prolungamento disposto dell'entrata in
vigore del decreto delegato, ebbero a prendere atto del ritardo
intercorso nella pubblicazione della legge delegante);
che le ordinanze del Pretore di Ariano Irpino ripropongono la
questione già decisa senza prospettarla sotto nuovi profili, che
possano indurre ad un suo riesame;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative pei giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte