Ordinanza n. 117/1966
Altra decisione · depositata il 19/11/1966 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 1legge 841/1950
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre
1952, n. 3283, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1964 dal
Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Romano Gaetano,
Maldarizzi Elmerinda e la Sezione speciale per la riforma fondiaria
dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e trasformazione fondiaria
in Puglia, Lucania e Molise, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze
1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del
31 ottobre 1964.
Visti gli atti di costituzione di Romano Gaetano e dell'Ente
riforma;
udita nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1966 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per
l'Ente riforma:
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 maggio 1964 nel
procedimento civile pendente tra i signori Romano Gaetano e Maldarizzi
Elmerinda e la Sezione speciale riforma fondiaria dell'Ente per lo
sviluppo della irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Molise, il Tribunale di Bari ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3282, relativo al "trasferimento in
proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la
riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Romano Gaetano nel
comune di Castellaneta";
che la questione è stata sollevata in relazione agli artt. 1 e 4
della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ed in riferimento agli articoli 76
e 77 della Costituzione;
che l'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle due Camere e
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 31 ottobre 1964;
che nel presente giudizio si sono costituiti il signor Gaetano
Romano, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Barile (atto 16
settembre 1964), e la Sezione dell'Ente di riforma, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;
che nelle deduzioni aggiunte depositate il 10 ottobre 1966
l'Avvocatura dello Stato ha dato notizia che le parti sono addivenute
ad una transazione delle pretese dedotte nel giudizio a quo;
Considerato che i fatti esposti dall'Avvocatura generale dello
Stato possono far supporre che allo stato sia venuta meno la rilevanza
della questione rimessa al giudizio della Corte costituzionale, e che
tale valutazione non può essere compiuta se non dal Tribunale di Bari;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1966:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte