Ordinanza n. 117/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1971 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 170Codice di procedura penale
- art. 3d.P.R. 666/1955
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R.
8 agosto 1955, n. 666 (concernente disposizioni transitorie, di
coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517),
promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1970 dal pretore di Napoli
nell'incidente di esecuzione sollevato da Barbato Salvatore, iscritta
al n. 390 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che nel corso del procedimento per incidente di esecuzione
promosso da Barbato Salvatore, il pretore di Napoli, con ordinanza 19
novembre 1970, malgrado l'impropria indicazione del dispositivo, ha
sostanzialmente sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della
disposizione dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, in relazione
all'ultimo comma dell'art. 170 del codice di procedura penale, nella
parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel
giudizio di primo grado cessa di avere efficacia con la trasmissione
degli atti al giudice di appello, invece che nel momento della
pronunzia della sentenza;
che davanti a questa Corte la parte non si è costituita, né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 54 del 1971 ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8
agosto 1955, n. 666, concernente disposizioni transitorie, di
coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517,
nella parte sopra menzionata, dichiarando altresì non fondate le
questioni sulla legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice di
procedura penale.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666
(disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge
18 giugno 1955, n. 517), già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza n. 54 del 1971, nella parte in cui, in relazione all'art.
170, ultimo comma, del codice di procedura penale, prescrive che il
decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di
avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice
competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del
giudice di primo grado.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte