Ordinanza n. 117/1977
Altra decisione · depositata il 09/06/1977 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 460 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre
1973 dal tribunale di Pavia, nel procedimento civile vertente tra
Silvio e Luigi Romano contro l'INAIL, iscritta al n. 87 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 89 del 3 aprile 1974.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi l'avv. Francesco Hernandez, per l'INAIL e il sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 ottobre 1973 il tribunale di
Pavia ha sollevato, in riferimento all'art. 1 13 Cost., questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 460 c.p.c., nella
parte in cui sanciva l'improponibilità della domanda giudiziale
concernente materia previdenziale ed assistenziale nel caso di inutile
decorso del termine fissato dalle relative leggi speciali in tema di
procedimenti amministrativi.
Considerato che dopo l'emanazione dell'ordinanza è entrata in
vigore la legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha abrogato l'art. 460
c.p.c. introducendo in luogo della improponibilità della domanda una
temporanea improcedibilità della stessa (artt. 443 c.p.c. e 148 disp.
att., nel nuovo testo vigente);
che la citata legge 533 del 1973 ha dettato una nuova
regolamentazione della materia con disposizioni ora ritenute
univocamente applicabili anche ai giudizi pendenti al momento
dell'entrata in vigore della legge stessa (artt. 20 ed 8 della
medesima);
che pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
s'impone la necessità che il giudice a quo riesamini, alla stregua
dello jus superveniens, la rilevanza della questione proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Pavia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte