Ordinanza n. 117/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/06/1982 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 702Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del
d.P.R.29 marzo 1973, n. 156 (Determinazione delle tariffe telefoniche)
promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1975 dal Pretore di Lodi,
nel procedimento civile vertente tra Boriani Carmela ed altri e la
S.I.P., iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1976.
Visti l'atto di costituzione della S.I.P. e l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di
Lodi ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 che stabiliva un nuovo meccanismo
per la determinazione delle tariffe telefoniche, per contrasto con
l'art. 23 della Costituzione, e che tale questione è stata sollevata
contestualmente all'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700
c.p.c., senza avere nello stesso tempo provveduto ex art. 702 c.p.c.; e
che pertanto il giudizio sottoposto al suo esame deve considerarsi
esaurito.
Considerato che questione identica è stata già dichiarata
inammissibile con la sentenza n. 186 del 14 luglio 1976;
che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal
proprio orientamento giurisprudenziale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative peri giudizi davanti alla
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, sollevata dal pretore di Lodi con l'ordinanza di cui in epigrafe,
in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte