Ordinanza n. 117/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 40r.d. 12/1941
- art. 41r.d. 12/1941
- art. 5r.d. 2057/1924
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 41 del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), dell'annessa
Tabella C (sulle sedi distaccate di pretura), del r.d. 30 dicembre
1923, n. 2785 (Modifiche nelle circoscrizioni giudiziarie e istituzione
di sedi distaccate di pretura) e dell'art. 5 del r.d. 27 novembre 1924,
n. 2057 (norme di attuazione sugli affari da trattare nelle sedi
distaccate) promosso con ordinanza emessa l'1 febbraio 1977 dal Pretore
di Roma - Sede distaccata di Campagnano di Roma, nel procedimento
civile vertente tra Emmi Maria e Gruppo Grandi Marche Associate s.a.,
iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 5 ottobre 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Roma nella sede distaccata di Campagnano
di Roma - con ordinanza emessa il 1 febbraio 1977 - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 41 del r.d.
30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, dell'annessa
Tabella C (sulle sedi distaccate di Pretura), del r.d. 30 dicembre
1923, n. 2785 (in tema di "modifiche nelle circoscrizioni giudiziarie e
istituzione di sedi distaccate di pretura"), nonché delle norme di
attuazione dettate dall'art. 5 del r.d. 27 novembre 1924, n. 2057
(sugli affari da trattare nelle sedi distaccate); e ciò per pretesa
violazione del principio del giudice naturale, sancito dal primo comma
dell'art. 25 Cost., "sia sotto il profilo della mancanza d'un titolare"
delle predette sedi distaccate, nelle quali la provvisorietà del
giudice verrebbe "istituzionata", "sia sotto il profilo del deficit
strutturale rispetto alla funzione" da esercitare nelle sedi stesse;
e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte si pronunci nel senso
della non fondatezza.
Considerato che, ai sensi dell'art. 40 dell'ordinamento
giudiziario, in tutti i Comuni indicati nell'annessa Tabella C "sono
costituite sedi distaccate di pretura, con la circoscrizione per
ciascuna di esse stabilita", e che "in dette sedi il pretore può
recarsi per tenere udienze civili e penali, per compiere atti di
istruzione e per trattare tutti gli altri affari relativi alla sede
distaccata"; che, dunque, il principio del giudice naturale - come
ricostruito da numerose decisioni di questa Corte (si veda fra le
altre, la sent. n. 1 del 1965) - non può incidere sulla soluzione dei
problemi prospettati dal giudice a quo, avendo essenzialmente riguardo
all'esigenza che l'organo giudicante venga "istituito dalla legge sulla
base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di
singole controversie"; laddove nella stessa ordinanza di rimessione si
riconosce che "le rilevate condizioni di disservizio si rivelano nella
specie conseguenza della esatta e puntuale applicazione della
disciplina in materia, senza alcun margine per ipotesi di uso opinabile
di poteri discrezionali, e tanto meno per ipotesi di eccesso di
potere";
considerato, inoltre, che la globale impugnativa delle norme sulle
sedi distaccate di pretura, del tutto indipendente da ogni specifica
censura delle "norme particolari" che regolano il funzionamento delle
sedi stesse (in base all'art. 41 cpv. dell'ordinamento giudiziario),
non fa se non mettere in luce una serie di inconvenienti pratici,
insuscettibili di determinare l'asserito vizio di legittimità
costituzionale; tanto più che questa Corte ha già precisato "che ai
vuoti.... determinatisi negli organi giudiziari" può farsi fronte "di
volta in volta, man mano che se ne determini l'esigenza, a seconda dei
casi in via permanente... o in via contingente e temporanea", senza per
questo violare il primo comma dell'art. 25 Cost. (cfr. le sentenze n.
156 del 1963, n. 173 del 1970, n. 71 del 1975, n. 52 del 1977); e più
generalmente ha ritenuto "non illegittima, la possibilità di escludere
che ogni processo sia condotto, dal principio alla fine, dallo stesso
giudice, purché, come è ovvio, i relativi poteri siano esercitati dal
dirigente al solo fine di una efficiente organizzazione dell'ufficio e
di una necessaria e razionale distribuzione del lavoro giudiziario"
(cfr. la sentenza n. 143 del 1973).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 40 e 41 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,
dell'annessa Tabella C, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2785, in
riferimento al primo comma dell'art. 25 Cost., sollevata dal Pretore di
Roma, nella sede distaccata di Campagnano di Roma, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte