Ordinanza n. 117/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189 cod.
proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1982 dal Giudice
istruttore del Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente
tra Impresa F.lli Baldassini e Soc. Immobiliare Lavoratori Italiani,
iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Firenze, in un
giudizio civile nel quale (dopo la svolta istruttoria) erano state
precisate le conclusioni delle parti - invece di rimettere la causa al
collegio, ai sensi dell'art. 189 c.p.c. - ha sollevato, con
l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale del
predetto art. 189, in relazione all'art. 119 delle disposizioni di
attuazione, "nella parte in cui è disposto che la minuta della
motivazione redatta dal Giudice estensore, prima di venire
dattiloscritta, sottoscritta e depositata, possa venire corretta dal
Presidente", per preteso contrasto con l'art. 101 cpv. della
Costituzione: argomentando che "se è manifestamente giusto che lo
iussum della sentenza (dispositivo) debba essere frutto della
decisione, eventualmente a maggioranza, del collegio, male si comprende
come la parte motiva, propria del Giudice estensore, che, con tale
qualifica, la deve sottoscrivere, possa venire rivista, corretta e
modificata dal Presidente del collegio";
e che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire l'inammissibilità
della sollevata questione e, in subordine, la sua infondatezza nel
merito.
Considerato che la predetta questione - oltre a presupporre un
contenuto normativo che non trova, in realtà, riscontro nelle
disposizioni denunciate - attiene al compimento di un atto processuale
(la redazione della motivazione della decisione: che, ex art. 276 ult.
comma c.p.c., potrebbe anche non essere affidata all'istruttore)
inserito, comunque, in una fase procedurale successiva a quella in cui
versa, allo stato, il giudizio a quo: onde ne difetta l'attuale
rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 189 cod. proc. civ., in
riferimento all'art. 101 cpv. della Costituzione, sollevata dal Giudice
istruttore del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte