Ordinanza n. 117/1985
Altra decisione · depositata il 23/04/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.l. 688/1982
usata come parametro
citata
- art. 3Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 2Codice penale
- art. 38legge 47/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 del
d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate
fiscali), promossi con due ordinanze del Pretore di San Donà di Piave
emesse il 28 settembre e il 9 novembre 1983 nei procedimenti penali a
carico di Zanella Alessandro, iscritte al n. 1017 del registro
ordinanze 1983 e al n. 85 del registro ordinanze 1984 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 102 e 183 del 1984.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di S. Donà di Piave - con due ordinanze
emesse il 28 settembre ed il 9 novembre 1983, nel corso di altrettanti
procedimenti penali per contravvenzioni edilizie (in relazione alle
quali era stata corrisposta l'oblazione prevista dall'art. 9 del d.l.
30 settembre 1982, n. 688) - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della norma predetta, nella parte appunto in cui prevede
l'estinzione dei reati di costruzione abusiva, commessi anteriormente
al 31 luglio 1982, a seguito del pagamento di una somma di denaro
configurata come oblazione: ritenendo da detta norma violati l'art. 79
Cost., per usurpazione della competenza del Presidente della Repubblica
in tema di adozione di provvedimenti di amnistia; l'art. 3 Cost., sotto
il duplice profilo di una irragionevole disparità di trattamento
introdotta tra chi abbia completato i lavori entro il 31 luglio 1982 e
chi li abbia completati dopo tale data ma prima dell'emanazione del
decreto, nonché tra gli abbienti e i non abbienti; e l'art. 77 Cost.,
sul rilievo che proprio la limitazione di efficacia dei benefici
proverebbe per tabulas l'inesistenza, nella specie della necessità ed
urgenza richieste per l'emanazione di un decreto-legge;
che, in punto di rilevanza, ha aggiunto lo stesso Pretore che
questa non sarebbe - a suo avviso - esclusa dalla sopravvenuta
soppressione della disposizione impugnata in sede di conversione del
d.l. 688/1982 (in l. 873/1982): in quanto l'ultimo comma dell'art. 2
cod. pen. farebbe salvo il principio di applicabilità della norma
penale più favorevole (di cui al comma terzo dello stesso articolo)
anche nell'ipotesi di norma di favore contenuta (come nella specie) in
un decreto-legge e non convertita in legge formale;
che nei giudizi innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di
parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti per essere
unitariamente decisi;
che, per altro, l'art. 2 cod. pen., nella parte invocata dal
giudice a quo (per argomentare la rilevanza della sollevata questione),
è stato, nel frattempo dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza di questa Corte n. 51 del 1985;
che, comunque, nelle more del giudizio è intervenuta la legge 28
febbraio 1985, n. 47 (recante "norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle contravvenzioni edilizie"), il cui art. 38 prevede analoga
ipotesi di estinzione, a seguito di oblazione, dei reati edilizi, ed il
cui art. 31 fa inoltre salvi i rapporti giuridici sorti e mantiene
efficacia agli atti e provvedimenti adottati in applicazione
dell'impugnato art. 9 del d.l. 688/1982;
che alla luce di tale sopravvenienza normativa appare, quindi,
opportuno restituire gli atti al giudice a quo perché rivaluti la
rilevanza della proposta questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di S. Donà di Piave.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte