Ordinanza n. 117/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/03/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto
comma, del codice di procedura penale e dell'art. 514 del codice di
procedura penale, in relazione all'art. 512 dello stesso codice,
promossi con tre ordinanze emesse da diverse autorità giudiziarie,
iscritte ai nn. 601, 711 e 737 del registro ordinanze 1991 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 49,
prima serie speciale, dell'anno 1991 e n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con due ordinanze analoghe del 13 giugno e 15
ottobre 1991, il Pretore di Firenze ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice
di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione (quest'ultimo invocato soltanto nella seconda
ordinanza), nella parte in cui vieta agli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria di deporre, in caso di irreperibilità del
testimone, sul contenuto delle dichiarazioni da questi acquisite;
che, con ordinanza del 27 settembre 1991, il Pretore di Pistoia
- sezione distaccata di Pescia, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale: a) dell'art. 195, quarto comma, del codice di
procedura penale "nella parte in cui non prevede che ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria possano deporre sul contenuto delle
dichiarazioni acquisite da testimoni quando la testimonianza diretta
sia divenuta impossibile per morte, infermità o irreperibilità"; b)
"dell'art. 514 del codice di procedura penale, in relazione all'art.
512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che si possa dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai
testi alla polizia giudiziaria quando la testimonianza diretta sia
divenuta impossibile per gli stessi motivi";
che è intervenuto in quest'ultimo giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza delle
questioni;
Considerato che, per la parziale identità delle questioni
sollevate, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del
codice di procedura penale;
che, una volta caducato - a seguito della citata sentenza - il
divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria, deve ritenersi che la seconda questione
sollevata dal Pretore di Pistoia (v. sopra sub b), come emerge dalla
sua stessa prospettazione, non abbia più ragion d'essere;
Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.
3, 24, 102 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Firenze e dal
Pretore di Pistoia - sezione distaccata di Pescia, con le ordinanze
in epigrafe, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 24 del
1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte