Ordinanza n. 117/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 21legge 79/1995
- art. 6legge 79/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo
comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio
1996 (pervenuta alla Cortecostituzionale il 14 luglio 1997) dal
pretore di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Benito
Chirigoni ed altro, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 gennaio 1996 nel corso di
un procedimento penale, nel quale era stata contestato agli imputati
di avere attivato scarichi civili prima che fosse concessa
l'autorizzazione, il pretore di Catanzaro ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23 (più esattamente: dell'art. 23, primo
comma) della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento), che stabilisce che chiunque apre o comunque
effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta
nelle forme prescritte sia stata concessa, è punito con l'ammenda
fino a lire cinque milioni;
che, ad avviso del pretore, vi sarebbe una ingiustificata
disparità di trattamento, giacché la disposizione denunciata
considererebbe reato l'apertura o l'effettuazione di scarichi
provenienti da insediamenti civili, mentre (a seguito delle modifiche
apportate all'art. 21 della legge n. 319 del 1976 dall'art. 6, comma
2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 maggio 1995, n. 172) costituirebbe soltanto illecito
amministrativo, sanzionato con pena pecuniaria, la più grave ipotesi
di apertura o effettuazione dei medesimi scarichi senza che sia stata
chiesta la prescritta autorizzazione.
Considerato che il presupposto interpretativo posto a base della
questione di legittimità costituzionale non è esatto, giacché
l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi previste dalla
disposizione denunciata (art. 23, primo comma, della legge n. 319 del
1976) si devono intendere riferite a quelli provenienti da
insediamenti produttivi e non, come nel caso esaminato dal pretore di
Catanzaro, agli scarichi provenienti da insediamenti civili. Difatti
l'art. 23 della legge n. 319 del 1976 prevede come contravvenzione
l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi prima che sia concessa
l'autorizzazione richiesta dall'interessato (primo comma) e
stabilisce (secondo comma) che se l'autorizzazione non viene concessa
si applica l'art. 21, primo e terzo comma, della stessa legge; ma
l'art. 21, quale risulta modificato dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79,
configura l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi senza
autorizzazione come reato, solo se provenienti da insediamenti
produttivi (primo comma), mentre le considera illecito amministrativo
se provenienti da insediamenti civili e pubbliche fognature (ultimo
comma), sicché tale qualificazione è da intendere riferita anche
all'apertura o all'effettuazione, prevista dal primo comma dell'art.
23, di nuovi scarichi prima che sia concessa la autorizzazione già
richiesta;
che è dunque possibile, seguendo un criterio sistematico e nel
rispetto delle finalità della legge, una interpretazione della
disposizione denunciata che esclude il prospettato contrasto con la
Costituzione, e questa interpretazione deve essere preferita (da
ultimo, sentenze n. 11 del 1998, n. 99 del 1997, nn. 356 e 307 del
1996; ordinanza n. 226 del 1994);
che analoga questione è già stata dichiarata non fondata
(sentenza n. 331 del 1996), successivamente all'ordinanza di
rimessione del pretore di Catanzaro, sulla base di tale
interpretazione, la quale trova anche riscontro nella successiva
giurisprudenza della Corte di cassazione, che non considera reato
l'effettuazione di scarichi civili dopo che è stata richiesta e
prima che sia rilasciata l'autorizzazione;
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 10 maggio 1976,
n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte