Ordinanza n. 117/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della Legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 gennaio 1998
dal pretore di Avellino nel procedimento civile vertente tra Maietta
Roberto e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Avellino, iscritta
al n. 214 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione avverso
un'ordinanza ingiunzione emessa dal locale Ispettorato provinciale
del lavoro, il pretore di Avellino, con ordinanza emessa il 2 gennaio
1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
(dell'art. 23) della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e dell'art. 91 cod. proc. civ., nella parte in cui
(secondo la costante interpretazione giurisprudenziale) non
consentono al pretore di condannare il ricorrente, nel caso di
soccombenza, e salva l'applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., al
pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione
resistente costituitasi a mezzo di propri funzionari;
che, secondo il rimettente, le norme impugnate si pongono in
contrasto: a) con l'art. 24 Cost., in quanto, non essendo prevista
alcuna sanzione nel caso di infondatezza dell'opposizione, il
ricorrente non subisce alcuna conseguenza pregiudizievole, ricevendo
viceversa solo vantaggi dalla proposizione dell'azione, che gli
consente comunque, nel peggiore dei casi, di pagare dopo molti anni
la stessa somma dovuta nel suo ammontare iniziale, senza neppure gli
interessi; b) con l'art. 97 Cost., poiché la gratuità del processo
in questione, la previsione di tutti gli adempimenti a carico
dell'ufficio, l'assenza di sanzioni, l'inoperatività dell'onere
delle spese processuali, da un lato, e la complessità del giudizio,
dall'altro, comportano per l'amministrazione della giustizia un
aggravio sia quantitativo che qualitativo, spesso sproporzionato
rispetto all'entità degli interessi coinvolti, ciò comportando uno
sviamento della sua funzione ed un intralcio alla medesima; c) con
l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento
rispetto a quanto disciplinato, nel nuovo processo tributario,
dall'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui
si prevede che il Ministero delle finanze, ove stia in giudizio a
mezzo di propri funzionari, ha diritto al rimborso delle spese
processuali in base alle tariffe degli avvocati, per diritti ed
onorari, ridotti questi ultimi del 20 per cento.
Considerato che questa Corte ha più volte riconosciuto, in termini
generali, l'ampia discrezionalità spettante al legislatore nel
dettare le norme processuali, col solo limite della non irrazionale
predisposizione degli strumenti di tutela (cfr. sentenza n. 295 del
1995);
che, più in particolare, essa ha precisato come l'istituto della
condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur
avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile,
potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice
del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92,
secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge - con
riguardo al tipo di procedimento - in presenza di elementi che
giustifichino la diversificazione dalla regola generale (sentenza n.
196 del 1982);
che, inoltre, il regolamento delle spese processuali comunque non
incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si
difende in giudizio, non potendosi affatto sostenere che la
possibilità di conseguire la ripetizione delle spese processuali
(ovvero, dei diritti e degli onorari di avvocato) consenta alla parte
di meglio difendere la sua posizione e di apprestare meglio le sue
difese (v., per tutte, sentenza n. 119 del 1969);
che, d'altra parte, il richiamo all'altrettanto univoca
giurisprudenza di questa Corte - secondo cui un modello processuale
non necessariamente deve costituire parametro per un rito diverso,
essendo giustificata la non simmetrica costruzione delle norme
processuali in tema di spese di lite, allorquando esse si sostanzino
in strumenti procedimentali ricollegati a differenti sistemi in sé
compiuti ed affatto autonomi, diretti a regolare materie non omogenee
(sentenze n. 53 del 1998 e n. 79 del 1997) - rende palesemente
inidoneo il particolare meccanismo di liquidazione di diritti ed
onorari, introdotto nel nuovo processo tributario (art. 15 del
decreto legislativo n. 546 del 1992), a fungere da tertium
comparationis onde verificare il denunciato vulnus al principio di
uguaglianza;
che, infine, rimane estraneo alle denunciate norme, regolanti
l'esercizio della funzione giurisdizionale, il parametro dell'art.
97 Cost., che attiene unicamente alle leggi concernenti l'ordinamento
degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto
amministrativo (cfr. sentenza n. 385 del 1997);
che, pertanto, la sollevata questione risulta manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e dell'art. 91 del codice di procedura civile,
sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione -
dal pretore di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte