Ordinanza n. 117/2002
Altra decisione · depositata il 12/04/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3,
ultima parte, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3
(Ordinamento del sistema sanitario regionale), promosso con ordinanza
emessa il 3 marzo 2001 dal Tribunale di Orvieto nel procedimento
civile promosso da Giulii Capponi Gino contro la Regione Umbria e
l'A.S.L. n. 4 di Terni, iscritta al n. 290 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,
1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Gino Giulii Capponi,
dell'A.S.L. n. 4 di Terni e della Regione Umbria;
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che nel corso di una controversia di lavoro promossa da
un ex direttore generale di un'azienda unità sanitaria locale nei
confronti dell'azienda stessa e della Regione Umbria, il Tribunale di
Orvieto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione, dell'art. 34,
comma 3, ultima parte, della legge della Regione Umbria 20 gennaio
1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), nella parte
in cui prevede la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in
corso a quella data;
che in punto di fatto il giudice a quo deduce che il
ricorrente era stato nominato direttore generale dell'azienda
sanitaria n. 4 della Regione Umbria, poi soppressa mediante
incorporazione nell'azienda sanitaria n. 5 che aveva assunto il n. 4,
e che, a seguito di tale soppressione, la Regione Umbria, avvalendosi
del disposto della norma impugnata, aveva comunicato al direttore
generale l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per
sopravvenuta impossibilità di svolgimento dell'incarico;
che il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento suddetto,
aveva chiesto al giudice del lavoro di dichiarare l'insussistenza
dell'impossibilità sopravvenuta, con conseguente condanna della
regione al pagamento degli importi che egli avrebbe avuto diritto a
percepire in caso di normale continuazione del rapporto di lavoro;
che secondo il tribunale la questione di legittimità
costituzionale della norma impugnata è comunque rilevante, benché
la Regione Umbria abbia fatto esclusivo riferimento
all'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi
dell'art. 2228 cod. civ., poiché appare logico ricomprendere nella
fattispecie di cui alla norma impugnata anche la situazione oggetto
dell'art. 36 della medesima legge regionale, in quanto l'ipotesi di
risoluzione "di diritto" di cui all'art. 34 si presenta più ampia
della precedente;
che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il
tribunale osserva che la norma in esame si pone in contrasto con
entrambi gli invocati parametri costituzionali: con l'art. 117 Cost.,
perché, essendo il contratto stipulato tra il direttore generale e
la regione un contratto di natura privatistica, esso dev'essere
disciplinato soltanto da norme statali, sicché la normativa
regionale si è posta in contrasto con quella statale in una materia
sottratta alla sua competenza; col principio di eguaglianza, perché,
trattandosi di norma finalizzata all'applicazione in pochi casi
concreti, la stessa difetterebbe dei necessari requisiti di
generalità ed astrattezza, creando così un'ingiustificata
disparità di trattamento tra i destinatari della norma e gli altri
soggetti che vedono il loro rapporto di lavoro disciplinato soltanto
dalla legge statale;
che si è costituito in giudizio il funzionario ricorrente,
chiedendo l'accoglimento della questione;
che si sono costituite in giudizio, altresì, la Regione
Umbria e l'azienda unità sanitaria locale n. 4 della medesima
regione, concludendo entrambe per l'inammissibilità o l'infondatezza
della questione.
Considerato che, successivamente alla proposizione della presente
questione di legittimità costituzionale, è stata promulgata ed è
entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il
cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 Cost., invocato
come parametro nel giudizio a quo;
che in considerazione di tale modifica, che va ad innovare
l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la
restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini i
termini della questione a suo tempo sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Orvieto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte