Ordinanza n. 118/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1962 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, in relazione
all'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
promossi con le seguenti ordinanze del Pretore di Scicli, tutte emanate
il 6 ottobre 1961, notificate e comunicate, rispettivamente il 13 ed il
7 dello stesso mese, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 312 del 16 dicembre successivo:
1) nel procedimento penale a carico di Aprile Giuseppe (n. 186 del
Reg. ord. 1961);
2) nel procedimento penale a carico di Padua Bartolomeo (n. 187 del
Reg. ord. 1961);
3) nel procedimento penale a carico di Portelli Guglielmo (n. 188
del Reg. ord. 1961);
4) nel procedimento penale a carico di Guarino Giovanni (n. 189 del
Reg. ord. 1961);
5) nel procedimento penale a carico di Manenti Guglielmo (n. 191
del Reg. ord. 1961);
Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione
del Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che non si sono avute costituzioni di parte, né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che con sentenza del 3 luglio 1962, n. 85, la Corte ha
dichiarato non fondata la questione in esame;
che tale decisione, non essendo state addotte nuove ragioni in
contrario, va confermata;
Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27
luglio 1945, n. 475, in relazione all'art. 4 del decreto-legge
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e ordina la restituzione degli
atti al Pretore di Scicli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte