Ordinanza n. 118/1983
Altra decisione · depositata il 29/04/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
citata
- art. 40legge 87/1953
- art. 28legge 87/1953
- art. 40legge 119/1981
- art. 25legge 468/1978
- art. 31legge 468/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Visto il ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige,
notificato il 3 ottobre e depositato il 10 ottobre 1981 contro il
Ministro del Tesoro per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del decreto ministeriale 30 luglio 1981
("Modificazione alla percentuale delle disponibilità degli enti che le
aziende di credito possono detenere, nonché delle modalità di
riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità").
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito il relatore, giudice costituzionale Livio Paladin; e uditi,
altresì, per la Regione Trentino-Alto Adige l'Avv. Alessandro Pace, e,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, il sostituto avvocato
generale dello Stato Paolo Vittoria;
ritenuto che la Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso
indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Ministro del tesoro, impugnando il decreto ministeriale
30 luglio 1981, mediante il quale è stata ridotta dal dodici al sei
per cento - in applicazione dell'art. 40, ottavo comma, della legge 30
marzo 1981 n. 119 - la misura dei depositi dei fondi liquidi che le
province, i comuni con popolazione superiore a 8 mila abitanti e le
relative aziende possono mantenere presso le aziende di credito (e sono
state ridisciplinate le modalità di riafflusso nella tesoreria statale
delle eccedenze di disponibilità, quanto a tutti gli enti pubblici di
cui agli artt. 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468); ed ha
chiesto la sospensione dell'esecuzione del decreto stesso, adducendo -
in particolar modo - che la norma applicata dal Ministro sarebbe stata
annullata da questa Corte, con la sentenza n. 162 del 1982.
Considerato che la predetta sentenza ha bensì dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, ottavo comma, della legge
n. 119 del 1981, ma "nella parte in cui attribuisce al Ministro del
tesoro la facoltà di variare con proprio decreto la percentuale o il
livello massimo delle disponibilità delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano che le aziende di credito, incaricate del
servizio di tesoreria, possono tenere presso di sé"; laddove l'atto in
questione si riferisce, nella parte concernente le predette variazioni,
alle sole province di diritto comune, oltre che a determinate
amministrazioni comunali ed alle relative aziende;
considerato, d'altronde, che la minore redditività delle somme
destinate a riaffluire nella tesoreria statale, rispetto a quella che
si avrebbe presso le aziende di credito, non basta a concretare le
"gravi ragioni" di cui all'art. 40 della legge n. 87 del 1953.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso indicato
in epigrafe, respinge l'istanza presentata dalla Regione Trentino-Alto
Adige, per la sospensione dell'esecuzione del decreto 30 luglio 1981
del Ministro del Tesoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte