Ordinanza n. 118/1984
Altra decisione · depositata il 18/04/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
citata
- art. 14legge 627/1983
- art. 17legge 627/1983
- art. 2legge 627/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 della
legge regionale approvata il 16 novembre 1983 dall'Assemblea regionale
siciliana, avente per oggetto "Norme per il trattamento economico del
personale dell'Amministrazione regionale in servizio ed in quiescenza,
in attuazione dell'accordo relativo alla revisione dello stato
giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per
il periodo 1982 - 1984", promosso con ricorso del Commissario dello
Stato notificato il 24 novembre 1983, depositato in cancelleria il 3
dicembre 1983 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1983.
Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, con
atto notificato il 24 novembre 1983, ha proposto ricorso avverso gli
artt. 6 e 8 della legge regionale siciliana, approvata il 16 novembre
1983, recante "norme per il trattamento economico del personale
dell'Amministrazione regionale in servizio ed in quiescenza, in
attuazione dell'accordo relativo alla revisione dello stato giuridico
ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il
periodo 1982 - 1984", per dedotta violazione degli artt. 14 e 17 dello
Statuto speciale;
che successivamente l'Assemblea regionale siciliana ha approvato il
disegno di legge 10 dicembre 1983, n. 627 ("Pro roga del termine di
cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1969,
n. 17, concernente il completamento del risanamento del rione 5.
Berillo di Catania e modifiche alla legge approvata dall'Assemblea
regionale siciliana il 16 novembre 1983 concernente il personale
dell'Amministrazione regionale"), i cui artt. 2 e 3 hanno abrogato e
modificato, rispettivamente, gli artt. 6 e 8 della legge impugnata.
Considerato che il Commissario dello Stato - ritenuta di
conseguenza cessata la materia del contendere - con atto del 9 dicembre
1983 ha proposto formale rinunzia al ricorso, che il Presidente della
Regione Sicilia ha contestualmente accettato;
che, pertanto, deve essere pronunziata l'estinzione del processo a
norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il giudizio per rinunzia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte