Ordinanza n. 118/1985
Altra decisione · depositata il 23/04/1985 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19d.l. 688/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 19 del
d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia fiscale),
convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promossi con due
ordinanze emesse il 29 marzo 1983 dal Tribunale di Firenze nei
procedimenti civili vertenti tra la S.p.a. C.G.E. e la S.p.a. la
Cartiera di Marzabotto contro l'Amministrazione Finanziaria dello Stato
iscritte ai nn. 22 e 23 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. C.G.E. e della Cartiera
di Marzabotto nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
uditi l'avvocato Guido Scarpa per la S.p.a. C.G.E. e la Cartiera
di Marzabotto e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che:
1.1 - Il Tribunale di Firenze ha, con le ordinanze indicate in
epigrafe, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27
novembre 1982, n. 873, in riferimento all'art. 24 della Costituzione:
1.2 - le cause di merito concernono la restituzione di somme
indebitamente percette dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato per
"servizi amministrativi" e accessori (aliquota IGE, imposta conguaglio
e diritti di statistica): tali oneri fiscali, osserva il giudice a quo,
erano stati riscossi dalle dogane in violazione dei trattati istitutivi
del MEC e del GATT e di altri accordi recanti la clausola della
"nazione più favorita";
1.3 - la disposizione di legge censurata, subordinando il rimborso
delle tasse indebitamente versate alla prova documentale che l'onere
relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri soggetti,
imporrebbe al giudice a quo di respingere la domanda degli attori non
avendo essi fornito la prova prescritta;
1.4 - ciò premesso, il Tribunale di Firenze ritiene che si tratti
di una disciplina in flagrante contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, in quanto il citato art. 19 non dispone solo per
l'avvenire, ma ha effetto retroattivo e si applica a tutti gli indebiti
pagamenti, anche a quelli effettuati prima della entrata in vigore del
decreto che lo contiene: così congegnata, la previsione in questione
spoglierebbe l'importatore, il quale abbia in passato venduto la merce
senza essersi precostituita la prova documentale ora prescritta, della
possibilità di far valere il suo diritto al rimborso, in quanto privo
del necessario supporto probatorio;
1.5 - la violazione dell'art. 24 Cost. è denunziata anche sotto
l'ulteriore riflesso che la norma censurata non contiene alcun
riferimento alla prova documentale che il terzo, sul quale
l'importatore abbia trasferito l'onere fiscale, deve fornire per essere
a sua volta ammesso ad ottenere il rimborso: questo rilievo varrebbe
altresì a dimostrare che l'apprezzamento della validità e sufficienza
della prova è in pratica lasciato alla incontrollata discrezionalità
della P.A., con il risultato di privare il cittadino, anche per questo
verso, della tutela giurisdizionale;
1.6. - infine, lo stesso giudice a quo afferma di sollevare la
presente questione "indipendentemente dal disposto della legge 24
giugno 1971, n. 447, che ha abolito il diritto per servizi
amministrativi e il diritto di statistica";
2. - nei giudizi promossi dal Tribunale di Firenze si è costituita
la parte privata, difesa dall'avv. Palladino, ed è intervenuto, per
il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del
Consiglio dei ministri: la difesa della parte privata e l'Avvocatura
hanno rispettivamente dedotto la fondatezza e la infondatezza della
proposta questione e ribadito le loro conclusioni nell'udienza pubblica
dell'11 dicembre 1984, nella quale il giudice La Pergola ha svolto la
relazione:
Considerato che:
1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere
riuniti e congiuntamente decisi;
2. - il giudice a quo fa riferimento a tasse sulle importazioni da
paesi aderenti non solo al Trattato istitutivo della CEE, ma anche al
GATT, nonché ad altri accordi, non meglio identificati, in cui sarebbe
prevista la clausola della nazione più favorita;
3. - sulla base della sentenza ultimamente adottata (n. 113/1985),
il giudice a quo è, però, in punto di rilevanza, ora tenuto a
delibare prima di tutto se la illegittimità del tributo riscosso, pur
dove esso gravi su merci importate da paesi fuori dell'area della CEE,
possa comunque farsi risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel
senso, va precisato, che si tratti di tassa di effetto equivalente al
dazio doganale anche nella sfera degli scambi extracomunitari (cfr.
sentenza n. 177/81);
4. - secondo la sopra citata pronunzia del 1985, spetta infatti al
giudice di merito stabilire se nei casi da cui deriva la presente
questione vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario
che concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse
percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime
probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione
dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacché, se
così fosse, la questione posta alla Corte risulterebbe inammissibile,
in quanto proposta con riguardo a disposizioni della legge interna, la
cui applicazione nel giudizio a quo resta, per le ragioni spiegate
nella sentenza n. 170/1984, necessariamente esclusa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte