Ordinanza n. 118/1987
Altra decisione · depositata il 09/04/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36-bisAccertamento imposte sui redditi
- art. 7d.P.R. 599/1973
usata come parametro
citata
- art. 4legge 825/1971
- art. 1legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36-bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e 7 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui
redditi) promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1979 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Padova sul ricorso proposto
da Lovato Giuseppe, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 dell'anno
1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che, su ricorso proposto da Lovato Giuseppe contro una
liquidazione dell'ILOR (per l'anno 1976), relativa a proventi
assimilati ai redditi di lavoro autonomo (nel caso di specie, reso
solo in via occasionale), operata dall'Ufficio Imposte dirette
rettificando la dichiarazione al fine di escludere la detrazione
prevista dall'art. 7, d.P.R. 599/1973 (applicabile, secondo
l'Ufficio, solo per il lavoro autonomo abituale), la Commissione
Tributaria di I° grado di Padova, con ordinanza 28 settembre 1979
(pervenuta alla Corte costituzionale il 29 maggio 1980), ha
sollevato, su richiesta di parte, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
e dell'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 per violazione
che, secondo il giudice a quo, la notifica di una cartella
esattoriale riportante modifiche alla dichiarazione dei redditi, ai
sensi dell'art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, sarebbe causa di un
trattamento diversificato dei contribuenti, in violazione dell'art. 3
Cost., a seconda che la rettifica della dichiarazione venga portata a
conoscenza del contribuente direttamente, oppure tramite la cartella
esattoriale, mentre la violazione dell'art. 24 Cost. discenderebbe
dal fatto che la rettifica operata direttamente dall'Ufficio
impedisce al contribuente di conoscere l'iter logico seguito
dall'Ufficio stesso nel ritenere non attendibile la dichiarazione,
rendendo così difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa; che la
non applicabilità delle detrazioni previste dall'art. 7, d.P.R. n.
599 del 1973 anche ai redditi da lavoro autonomo reso occasionalmente
comporterebbe una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto
risulterebbero trattati diversamente i contribuenti che svolgono
lavoro autonomo in modo continuativo e quelli che lo svolgono in modo
occasionale, nonché una violazione dell'art. 53 Cost., in quanto
risulterebbero assoggettati a maggior prelievo di imposte coloro i
quali, svolgendo un lavoro autonomo solo in modo occasionale, hanno
presumibilmente una minore capacità contributiva.
che si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo la
remissione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione
della rilevanza delle questioni alla luce della sopravvenuta sentenza
della Corte costituzionale 26 marzo 1980, n. 42, e, comunque, la
dichiarazione di non fondatezza della questione relativa all'art.
36-bis del d.P.R. 600 del 1973;
considerato che, nelle more del presente giudizio, è
intervenuta la sentenza di questa Corte 26 marzo 1980,
n. 42, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.
4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e dell'art. 1, comma
secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella parte in cui non
escludono dall'ILOR i redditi di lavoro che non siano assimilabili ai
redditi di impresa;
che, alla luce della suddetta declaratoria di illegittimità, si
rende necessario che il giudice a quo rinnovi il giudizio di
rilevanza delle proposte questioni, tenendo presenti gli effetti che
l'ordinamento ricollega alle dichiarazioni di illegittimità
costituzionale di una norma di legge rese da questa Corte;
che a tal fine va disposto il rinvio degli atti al giudice a
quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo grado di Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte