Ordinanza n. 118/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 10legge 125/1954
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13
aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1979, concernente il riconoscimento della denominazione
tipica del formaggio "Mozzarella di bufala"), promosso con ordinanza
emessa il 10 dicembre 1987 dal Pretore di Salerno nel procedimento
penale a carico di Iemma Alfredo, iscritta al n. 373 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Iemma
Alfredo, il Pretore di Salerno, con ordinanza 10 dicembre 1987 (R.O.
n. 373 del 1988), sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, consentendo
ai produttori di formaggio a pasta filata di usare l'indicazione
merceologica di "mozzarella", avrebbe limitato la tutela apprestata
ai produttori del formaggio denominato "mozzarella di bufala"
dall'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che stabilisce il
divieto di utilizzazione anche solo parziale della denominazione
tutelata per indicare un formaggio di qualità diversa;
che, pertanto, la norma impugnata creerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento, nell'ambito della categoria dei produttori
di formaggi a denominazione "tipica" o "d'origine" a scapito dei
produttori del formaggio "mozzarella di bufala", ai quali soltanto
sarebbe imposto il sacrificio della tutela generalmente offerta
dall'art. 10 della legge n. 125 del 1954;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile sul rilievo che
la norma impugnata non ha forza di legge;
Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso Pretore
di Salerno con ordinanza del 30 settembre 1987, è già stata
dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza
n. 939 del 1988;
che l'ordinanza in epigrafe non adduce argomenti né indica
profili nuovi o diversi tali da indurre la Corte a modificare la
propria precedente decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987
(Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del
formaggio "Mozzarella di bufala"), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Salerno con l'ordinanza
indicata in in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte