Ordinanza n. 118/1992
Altra decisione · depositata il 19/03/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 431, 512 e 514
del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 luglio 1991 dal Pretore di Bergamo -
sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a carico di
Lunghi Gualtiero, iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 5 luglio 1991 dal Tribunale di Busto
Arsizio nel procedimento penale a carico di Rossa Ornella, iscritta
al n. 645 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con ordinanza del 19 luglio 1991, il Pretore di
Bergamo - sezione distaccata di Clusone, premesso che il pubblico
ministero, a seguito della morte della parte offesa che era stata
indicata quale teste, ha chiesto che venga data lettura delle
dichiarazioni da essa precedentemente rese alla polizia giudiziaria,
ha sollevato - in riferimento agli artt. 76, 77 e 3 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt.
431 e 512 del codice di procedura penale nella parte in cui
"escludono che, per il caso di sopravvenuta irripetibilità di un
atto compiuto o ricevuto dalla polizia giudiziaria, in relazione a
reati di competenza pretorile, sia data lettura degli atti medesimi,
o comunque che essi atti siano acquisiti al fascicolo del
dibattimento ed utilizzati per la decisione";
che, ad avviso del remittente, la direttiva n. 76 della legge
delega imponeva di prevedere che potesse darsi lettura degli atti
indicati al n. 57 (atti .. non ripetibili compiuti o ricevuti dalla
polizia giudiziaria e dal pubblico ministero), per cui la
irragionevole esclusione, operata dal legislatore delegato nell'art.
512, della estensione della possibilità di lettura anche degli atti
divenuti in concreto irripetibili pare contrastare con gli artt. 76 e
77 della Costituzione; inoltre, lo stesso art. 512 violerebbe il
principio di eguaglianza in quanto, circoscrivendo la possibilità di
lettura ai soli atti compiuti dal pubblico ministero e dal giudice
dell'udienza preliminare, e quindi nei soli processi eccedenti la
competenza pretorile, consente un trattamento probatorio
differenziato a secondo che i reati siano o meno di competenza del
pretore;
che analoghe censure, osserva infine il giudice a quo, possono
essere mosse all'art. 431 del codice di procedura penale, ove si
ritenga che gli atti ivi elencati come irripetibili non possano
formare oggetto di successivo inserimento nel fascicolo per
sopravvenuta ricorrenza della condizione che, se preesistente,
avrebbe legittimato il pubblico ministero ad inserirveli;
che, con ordinanza del 5 luglio 1991, il Tribunale di Busto
Arsizio, premesso che la difesa dell'imputata aveva formulato
numerose eccezioni in ordine al contenuto del fascicolo per il
dibattimento, chiedendo l'espunzione da quest'ultimo di diversi atti,
tra i quali il verbale delle dichiarazioni rese dalla parte offesa
alla polizia giudiziaria, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale "del combinato disposto degli artt. 431, 512 e 514 del
codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, nella parte in cui esso non prevede che il giudice
possa dare lettura, a richiesta di parte, dei verbali delle
dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalle persone informate
sui fatti, quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è
divenuta impossibile la ripetizione";
che il Collegio remittente osserva che le dichiarazioni rese
alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da
persone informate sui fatti, nonostante siano divenute irripetibili
per morte del dichiarante, ovvero proprio a causa di un evento
imprevedibile all'atto della loro assunzione, non possono essere
lette in dibattimento ad istanza di parte e conseguentemente
acquisite al fascicolo d'ufficio, per la elementare considerazione
che gli atti assunti dalla polizia giudiziaria non rientrano nella
previsione dell'art. 512 del codice di procedura penale (che
comprende solo gli atti assunti dal pubblico ministero o dal giudice
nel corso dell'udienza preliminare);
che sembra evidente, a suo avviso, l'irragionevolezza della
vigente disciplina nella misura in cui essa regola in modo diverso,
senza alcuna apprezzabile giustificazione logica, due atti istruttori
ontologicamente simili, quali le informazioni rese alla polizia
giudiziaria ex art. 351 e quelle rese al pubblico ministero ex art.
362 del codice di procedura penale da parte di persone in grado di
riferire notizie utili per le indagini, con particolare riferimento
all'ipotesi in cui, prima del dibattimento, si verifichi per
circostanze imprevedibili la morte del dichiarante;
che le conseguenze possono essere anche più gravi, rileva il
giudice a quo, qualora la deposizione testimoniale, divenuta
irripetibile per morte del dichiarante, sia stata resa dalla persona
offesa dal reato e, a maggior ragione, se tale atto istruttorio sia
in concreto l'unica prova di cui disponga l'accusa contro l'imputato:
in tale particolare ipotesi, la disciplina in oggetto confligge con
il diritto di tutte le parti offese ad un ugual trattamento
processuale, in quanto, allorché la persona offesa abbia collaborato
con la giustizia rendendo dichiarazioni accusatorie contro
l'imputato, poi divenute irripetibili per morte di costei, sembra
profondamente ingiusto, alla luce dell'art. 3 della Costituzione, che
tali dichiarazioni possano essere utilizzate processualmente contro
l'imputato solo se rese al pubblico ministero, mentre non abbiano
alcun valore probatorio se rese alla polizia giudiziaria;
che tali ultime considerazioni consentono di ritenere, conclude
il remittente, l'illegittimità costituzionale della normativa in
esame anche in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto
l'attività di indagine svolta dalla polizia giudiziaria ex art. 351
del codice di procedura penale può risultare irrimediabilmente
compromessa a causa della sopravvenienza di fatti e circostanze
oggettivamente imprevedibili, con violazione del principio del buon
andamento della P.A., che impone di valorizzare l'attività
legittimamemte compiuta dagli organi amministrativi per la
realizzazione degli scopi ad essi affidati dall'ordinamento;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza delle
questioni;
Considerato che, per la sostanziale identità delle questioni
sollevate, i giudizi vanno riuniti ed esaminati congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del
codice di procedura penale (nonché della corrispondente parte della
direttiva n. 31 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81), il quale
prevedeva, per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, il
divieto di rendere testimonianza indiretta, cioè di "deporre sul
contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni";
che, a causa della possibile incidenza della caducazione di
detto divieto nei procedimenti pendenti dinanzi ai giudici
remittenti, appare opportuno disporre la restituzione degli atti ai
medesimi giudici, affinché, alla luce del nuovo quadro normativo
della materia, valutino se le sollevate questioni siano tuttora
rilevanti;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Bergamo - sezione distaccata di Clusone, e al Tribunale di Busto
Arsizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte