Ordinanza n. 118/1995
Altra decisione · depositata il 07/04/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 75Costituzione
- art. 52legge 352/1970
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i
poteri dello Stato sollevato dai signori Giuseppe Calderisi, Lorenzo
Strik Lievers ed Elio Vito, promotori e presentatori dei referendum
in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi
sindacali, ammessi dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3,
4, 10 e 13 del 1995, nei confronti del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, con
ricorso depositato il 29 marzo 1995 ed iscritto al n. 53 del registro
ammissibilità conflitti.
Udito nella Camera di Consiglio del 6 aprile 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che con ricorso depositato in cancelleria il 29 marzo
1995, Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito, quali
promotori e presentatori dei referendum abrogativi di varie
disposizioni previste in materia di disciplina del commercio, di
elezioni comunali e di contributi sindacali, dichiarati ammissibili
dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del
1995, hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, esponendo che il d.-l. 20 marzo 1995,
n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai
mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie"
ed il provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
del 22 marzo 1995, recante "Modifiche al regolamento per la
disciplina della diffusione sulla stampa e sulla radiotelevisione di
propaganda elettorale per l'elezione dei sindaci, dei presidenti
delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali
nonché per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto
ordinario, fissate per il 23 aprile 1995", risultano lesivi dei
poteri di rilievo costituzionale spettanti al comitato promotore dei
suddetti referendum, in violazione dell'art. 75 della Costituzione;
che i ricorrenti, richiamando le decisioni della Corte che hanno
riconosciuto la legittimazione attiva del comitato dei promotori del
referendum, chiedono che la Corte costituzionale, dichiarata
l'ammissibilità del conflitto, accolga il ricorso e annulli, previa
sospensiva, il d.-l. 20 marzo 1995, n. 83 ed il provvedimento del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria del 22 marzo 1995;
Considerato che ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4 della legge 11
marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a decidere
preliminarmente con ordinanza in camera di consiglio, senza
contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la
materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza", con riferimento alla presenza dei presupposti,
soggettivi ed oggettivi, richiamati nel comma 1 dello stesso
articolo, rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di
ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel corso
ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni;
che, per quanto concerne i presupposti soggettivi, - come questa
Corte ha più volte affermato ( v. ordd. n. 17 del 1978; 1 e 2 del
1979) - va riconosciuta al comitato dei promotori del referendum
abrogativo la legittimazione attiva a sollevare conflitto di
attribuzione, dal momento che la frazione del corpo elettorale,
identificata dall'art. 75 della Costituzione in almeno
cinquecentomila elettori firmatari di una richiesta di referendum
abrogativo, è, in virtù delle funzioni ad essa attribuite e
garantite, assimilabile ad un potere dello Stato, mentre, in questa
sede, la competenza a dichiarare la volontà dei firmatari della
richiesta va riferita ai promotori e presentatori della richiesta
stessa;
che il ricorso viene proposto nei confronti del Governo, in
persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione al
d.-l. 20 marzo 1995, n. 83, e nei confronti del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, in relazione al provvedimento 22 marzo
1995;
che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il conflitto
attiene alla sfera di applicazione dell'istituto del referendum
abrogativo, deducendo i ricorrenti la lesione delle attribuzioni di
rilievo costituzionale spettanti ai promotori dello stesso nello
svolgimento della campagna referendaria ai sensi dell'art. 75 della
Costituzione e dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
che, in questa fase delibativa, il ricorso va dichiarato
ammissibile nei confronti del Governo, salva e impregiudicata la
pronuncia definitiva anche sul punto relativo alla ammissibilità;
che il ricorso stesso va dichiarato inammissibile nei confronti
del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, stante la palese
inidoneità dell'atto in relazione al quale il conflitto viene
sollevato - atto che si riferisce alla tornata elettorale del 23
aprile 1995 e che non è destinato a incidere sotto alcun profilo
nella disciplina della campagna referendaria - a ledere la sfera di
attribuzioni dei ricorrenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio;
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto nei
confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri, dai promotori e presentatori dei referendum
in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi
sindacali, ammessi con le sentenze di questa Corte nn. 3, 4, 10 e 13
del 1995;
Dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza ai ricorrenti, quali promotori e
presentatori dei referendum in questione, e che, a cura degli stessi
ricorrenti, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al
Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1995.
Il presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte