Ordinanza n. 118/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1998 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3legge 81/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1,
del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con
ordinanza emessa il 15 mag-gio 1997 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Roma, iscritta al
n. 504 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza del 15 maggio 1997, pervenuta a questa
Corte il 19 giugno 1997, il giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 23, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988,
n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico
di imputati minorenni), "nella parte in cui non prevede la
possibilità di applicare la custodia cautelare per il reato di
lesioni aggravate";
che il giudice a quo premette che all'esito dell'udienza di
convalida del fermo dell'indiziato egli ha ravvisato gli estremi del
reato di lesioni aggravate, e di conseguenza non ha convalidato il
fermo e ha respinto l'istanza del pubblico ministero tendente
all'applicazione della custodia cautelare, in quanto, pur sussistendo
esigenze cautelari, il titolo di reato non consente l'adozione di
tale misura, né quindi consente il fermo;
che, ad avviso del remittente, la mancata previsione del reato di
lesioni aggravate fra quelli per i quali è consentita la custodia
cautelare per i minori contrasterebbe con il principio di uguaglianza
e con i principi che regolano il processo penale minorile, in quanto
creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti
dei responsabili di tale reato, che non sarebbe meno grave di altri -
come il furto qualificato da una sola fra alcune aggravanti - per i
quali la norma impugnata, con evidente riferimento al criterio della
gravità degli stessi, di cui all'art. 3, lettera h), della legge 16
febbraio 1987, n. 81, di delega per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale, consente invece di disporre la custodia cautelare;
che il remittente giudica rilevante la questione sollevata in
quanto il minorenne è raggiunto da indizi di colpevolezza per un
reato che per le sue caratteristiche renderebbe legittimo l'avvenuto
fermo, e la natura e la gravità del fatto renderebbero adeguata la
custodia cautelare;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e
non fondata", per la natura squisitamente discrezionale delle scelte
in materia, devolute al legislatore.
Considerato che il remittente ha sollevato la questione dopo avere
non solo rifiutato la convalida del fermo effettuato, ma altresì
rigettato l'istanza del pubblico ministero volta all'adozione della
misura della custodia cautelare, e ciò proprio in applicazione della
norma denunciata, che non prevede detta misura nel caso del reato di
lesioni aggravate; né risulta essere intervenuta alcuna successiva
istanza del pubblico ministero sulla quale il giudice fosse chiamato
a pronunciarsi;
che pertanto la questione appare manifestamente priva di
rilevanza attuale in relazione al momento in cui è stata sollevata,
avendo il giudice già fatto applicazione della norma impugnata ed
esaurito con ciò i suoi poteri decisori (cfr., ex plurimis ordinanze
n. 35 del 1998 e n. 485 del 1995).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale per i minorenni di Roma con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte