Ordinanza n. 118/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1997
dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.r.l.
Piper 3 e la S.a.s. Barsigno, iscritta al n. 629 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un procedimento d'opposizione a decreto
ingiuntivo, durante il quale la parte opponente aveva richiesto la
declaratoria d'interruzione del processo a séguito del fallimento
della parte opposta, non dichiarato dal procuratore di quest'ultima,
il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 28 maggio 1997, ha
sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -
questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di
procedura civile, nella parte in cui subordina l'interruzione del
processo, in caso di fallimento di una delle parti, alla
dichiarazione (o notificazione) dell'evento ad opera del suo
procuratore;
che, a parere del giudice a quo nel caso in cui tale
dichiarazione non venga resa, potrebbe derivare un pregiudizio ai
contraddittori del fallito, per l'impossibilità di far valere nei
confronti del fallimento un'eventuale sentenza favorevole.
Considerato che il pretore si duole dell'asserita inadeguatezza
degli strumenti di tutela dei diritti a contenuto patrimoniale
eventualmente conseguenti al giudizio nel momento in cui essi
venissero fatti valere nei confronti del fallimento;
che identica questione, sollevata nei medesimi termini dallo
stesso pretore, è stata dichiarata manifestamente infondata con
ordinanza n. 96 del 1998;
che il rimettente ha altresì trascurato di rilevare che i
menzionati interessi dei contraddittori del fallito sono
salvaguardati dalla costante interpretazione data all'art. 300,
secondo comma, cod.proc.civ. dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui, allorché il procuratore costituito ometta di dichiarare
(o notificare) la perdita di capacità di stare in giudizio della
parte da lui rappresentata, l'altra parte può chiamare in causa
coloro ai quali spetta di proseguire il giudizio, rendendo così
opponibile a costoro la sentenza da emettersi;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile,
sollevata dal pretore di Roma in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte