Ordinanza n. 118/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/05/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del
codice di procedura penale, promosso nell'ambito di un procedimento
penale, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Torino, con ordinanza emessa in data 8 luglio 2000, iscritta al
n. 660 del registro ordinanze del 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di due indagati nel procedimento a
quo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Uditi gli avvocati Luigi Chiappero, Delfino Siracusano e Vittorio
Chiusano per le parti costituite e l'avvocato dello Stato Giuseppe
Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Torino ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 392 e 393 del codice di procedura penale "nella parte in cui
non prevedono che, nei casi disciplinati dall'art. 392 cod. proc.
pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito, per
i reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen., fino alla citazione
diretta a giudizio";
che, in fatto, il rimettente premette che due indagati per
reati in relazione ai quali è previsto che l'azione penale venga
esercitata con citazione diretta avevano presentato, a seguito di
notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari
ex art. 415-bis cod. proc. pen., richiesta di perizia da espletarsi
con incidente probatorio;
che a tale richiesta si era opposto il pubblico ministero,
segnalando che la perizia non rientra tra le attività esperibili ai
sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. e che il procedimento aveva
ad oggetto reati per i qualil'azione penale è esercitata con
citazione diretta e, quindi, "non sottoposti al regime essenzialmente
diverso dell'udienza preliminare preso in considerazione dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 77/1994";
che il giudice a quo condividendo le argomentazioni del
pubblico ministero, rileva che la richiesta di incidente probatorio
non è riconducibile al novero delle attività di indagine che
possono essere sollecitate ai sensi del comma 3 dell'art. 415-bis
cod. proc. pen. e che la richiesta dovrebbe comunque ritenersi
inammissibile, in quanto tardiva rispetto ai termini per la
conclusione delle indagini preliminari richiamati dall'art. 393 cod.
proc. pen., oramai scaduti;
che, a parere del rimettente, i motivi addotti dalla Corte a
fondamento della sentenza n. 77 del 1994 "parrebbero [...]
consentire, svincolando l'accesso all'incidente probatorio dai
termini degli artt. 392 e 393 c.p.p.", di ritenere ammissibile la
richiesta, ma tale soluzione non può considerarsi "pacifica", in
quanto in realtà la Corte non ha in alcun modo esaminato la
problematica della interpretazione della dizione "nel corso delle
indagini preliminari" di cui all'art. 392 cod. proc. pen. alla luce
del riferimento - contenuto nell'art. 393 cod. proc. pen. - alla
"conclusione delle indagini preliminari": probabilmente perché
all'epoca l'incidente probatorio era autonomamente disciplinato, nei
procedimenti riguardanti i reati di competenza del pretore, dagli
artt. 551 cod. proc. pen. e 151 disp. att;
che tuttavia le modifiche introdotte con legge 16 dicembre
1999, n. 479 - in particolare la omologazione della disciplina
dell'incidente probatorio per i reati per i quali è prevista la
citazione diretta a giudizio a quella per i reati per i quali è
prevista l'udienza preliminare, e la istituzione, con l'art. 415-bis
cod. proc. pen., di "una sorta di sub-procedimento" destinato a
rendere possibili, anche dopo la scadenza dei termini delle indagini
preliminari, ulteriori accertamenti e interventi difensivi -
avrebbero fatto emergere una disparità di trattamento degli indagati
per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare rispetto agli
indagati per reati per i quali è prevista - ex art. 550 cod. proc.
pen. - la citazione diretta;
che, infatti, scaduto il termine di cui all'art. 405 cod.
proc. pen., mentre i soggetti imputati di reati per i quali deve
essere celebrata l'udienza preliminare possono ancora chiedere
l'incidente probatorio in tale fase, analoga facoltà è, invece,
preclusa per chi è indagato per i reati di cui all'art. 550 cod.
proc. pen., anche quando le indagini non possono considerarsi
"chiuse", essendo stato instaurato prima dell'esercizio dell'azione
penale il "sub-procedimento" di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen;
che, ad avviso del rimettente, le argomentazioni svolte dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 77 del 1994 condurrebbero
dunque a ritenere che una interpretazione degli artt. 392 e 393 cod.
proc. pen. in termini di inammissibilità dell'incidente probatorio
durante il tempo intercorrente tra la conclusione delle indagini
preliminari e la citazione diretta a giudizio sarebbe in contrasto
con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la persona sottoposta alle
indagini e lo stesso pubblico ministero non potrebbero accedere, pur
in presenza di una prova non rinviabile a dibattimento, all'incidente
probatorio, "con conseguenze inaccettabilmente lesive dei diritti di
azione e difesa";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che a parere dell'Avvocatura il significato della sentenza
n. 77 del 1994 "non può che risiedere nella riconosciuta
possibilità di "superamento" dei limiti temporali richiamati dalla
lettera delle disposizioni denunciate"; né la omologazione della
disciplina tra procedimenti con udienza preliminare e procedimenti a
citazione diretta può essere d'ostacolo alla estensione della ratio
della decisione della Corte, alla cui luce, anzi, va letta anche la
disposizione dell'art. 554 cod. proc. pen., introdotta dalla legge
n. 479 del 1999, che consente al giudice delle indagini preliminari
di assumere gli atti urgenti di cui all'art. 467 cod. proc. pen. fino
a quando il decreto di citazione a giudizio e il relativo fascicolo
non siano trasmessi al giudice del dibattimento;
che, di conseguenza, secondo l'Avvocatura, "la possibilità
di ricorrere all'incidente probatorio non incontra soluzioni di
continuità, tanto nei processi con citazione diretta che in quelli
ove è necessaria l'udienza preliminare";
che si sono costituiti nel giudizio di legittimità
costituzionale gli indagati nel procedimento a quo rappresentati e
difesi dagli avvocati Luigi Chiappero, Vittorio Chiusano e Delfino
Siracusano, con due distinti atti di costituzione, eguali nella forma
e nei contenuti;
che a sostegno della richiesta di accoglimento della
questione di costituzionalità, gli indagati hanno svolto
argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte nella
motivazione dell'ordinanza di rimessione, ribadendo che l'eventuale
inammissibilità della richiesta di incidente probatorio
comporterebbe l'incostituzionalità degli artt. 392 e 393 cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevedono che, per i reati di cui
all'art. 550 cod. proc. pen., l'incidente possa essere chiesto e
ottenuto sino alla citazione diretta a giudizio;
che nella discussione in udienza la difesa degli indagati ha
ulteriormente insistito sulla diretta applicabilità del decisum
della sentenza n. 77 del 1994 anche nei procedimenti per i reati per
i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.
Considerato che il giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Torino dubita della legittimità costituzionale degli
artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevedono che l'incidente probatorio possa essere richiesto ed
eseguito nella fase intercorrente tra la scadenza dei termini delle
indagini preliminari e la citazione diretta a giudizio;
che, prendendo le mosse dalla sentenza di questa Corte n. 77
del 1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei
predetti articoli nella parte in cui non consentono che l'incidente
probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase
dell'udienza preliminare, il giudice a quo ritiene che nella
situazione processuale al suo esame la preclusione all'espletamento
dell'incidente probatorio sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.,
determinando una irragionevole diversità di trattamento tra le
persone indagate in procedimenti per i quali è prevista l'udienza
preliminare, che possono in tale fase, dopo la scadenza del termine
di cui all'art. 405 cod. proc. pen., chiedere ancora l'incidente
probatorio, e quelle indagate in procedimenti per i quali è prevista
la citazione diretta a giudizio, alle quali analoga facoltà è
invece preclusa anche quando, scaduto il termine di cui all'art. 405
cod. proc. pen., a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod.
proc. pen. potrebbero essere ancora disposte nuove indagini;
che, inoltre, la disciplina censurata violerebbe l'art. 24
Cost., non consentendo alla persona sottoposta alle indagini, pur in
presenza di una prova non rinviabile a dibattimento, di accedere
all'incidente probatorio durante il tempo intercorrente tra la
scadenza dei termini di cui all'art. 405 cod. proc. pen. e la
citazione diretta a giudizio;
che, in sostanza, il rimettente chiede alla Corte una
pronuncia che, nei termini sopra precisati, estenda la portata della
sentenza n. 77 del 1994;
che con tale pronuncia la Corte aveva rilevato che la
chiusura delle indagini preliminari non può essere di ostacolo alla
"acquisizione al processo di elementi - in tesi - necessari
all'accertamento dei fatti" e a "garantire l'effettività del diritto
delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente
perduta", dato che la necessità di assicurare tali prove
indifferibili ben può "insorgere per la prima volta dopo la
richiesta di rinvio a giudizio";
che era dunque la concreta indifferibilità della prova, in
relazione al pericolo della sua "perdita" irrimediabile, a imporne
l'assunzione anticipata;
che, proprio stando alla ratio della sentenza n. 77 del 1994,
da un lato, ove il pericolo di perdita irrimediabile della prova si
profilasse nello spazio temporale tra l'avviso ex art. 415-bis cod.
proc. pen. e la citazione a giudizio, ovvero tra detto avviso e
l'inizio della udienza preliminare, non potrebbe non essere
assicurata alle parti, anche in tale fase, la facoltà di richiedere
l'assunzione della prova in via di incidente; dall'altro sarebbe
palesemente incongruo differire la vocatio in jus per l'assunzione di
una prova per la quale non sia ravvisabile alcun pericolo nel
ritardo;
che, pur richiamando testualmente e ripetutamente le
argomentazioni che sorreggono la pronuncia di questa Corte, il
rimettente non espone quale sia la ragione di indifferibilità della
perizia di cui è stata chiesta l'assunzione mediante incidente
probatorio; anzi, omettendo persino di precisare se la richiesta sia
stata formulata ex art. 392, comma 1, lettera f), o ex art. 392,
comma 2, cod. proc. pen., rileva, in via del tutto astratta, che la
censurata preclusione dell'incidente probatorio condurrebbe a
conseguenze "inaccettabilmente lesive dei diritti di azione e di
difesa", "pur in presenza di una prova non rinviabile a
dibattimento", e indica, a titolo di esempio, la "ipotesi di un
testimone in fin di vita";
che la mancata precisazione di questo aspetto, essenziale ai
fini dell'esame delle censure di legittimità costituzionale, rende
la questione, nei termini prospettati, manifestamente inammissibile
per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte