Ordinanza n. 119/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 7/1973
- art. 2legge 7/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge della Regione Campania 21 febbraio 1973, n. 7 (costituzione in
Comune autonomo della frazione Cellole del Comune di Sessa Aurunca in
provincia di Caserta) promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1981
dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sui ricorsi
riuniti proposti da Ago Vincenzo ed altri contro il Presidente della
Giunta regionale della Campania ed altri, iscritta al n. 582 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 357 del 30 dicembre 1981.
Visti l'atto di costituzione di Ago Vincenzo ed altri e della
Regione Campania;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania
- con ordinanza emessa il 13 gennaio 1981 - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 21 febbraio
1973, n. 7, della Regione Campania (istitutiva del Comune di Cellole),
in riferimento agli artt. 133, secondo comma, 76 e 77 della
Costituzione; e che nel giudizio si sono costituiti i ricorrenti
Vincenzo Ago ed altri, i quali aderiscono alle conclusioni del giudice
a quo, nonché la Regione interessata, che invece richiede la
dichiarazione dell'infondatezza della proposta questione.
Considerato che la legge in esame è già stata dichiarata
costituzionalmente illegittima, mediante la sentenza n. 204 del 1981.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della legge 21 febbraio 1973, n. 7, della Regione
Campania (sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la
Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe), già dichiarata
costituzionalmente illegittima con sentenza n. 204 del 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte