Ordinanza n. 119/1983
Altra decisione · depositata il 29/04/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
citata
- art. 40legge 87/1953
- art. 28legge 87/1953
- art. 40legge 119/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Visto il ricorso proposto dalla Regione Sardegna, notificato il 6
ottobre e depositato il 15 ottobre 1981
contro
il Presidente del Consiglio dei ministri, per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, del decreto 30 luglio 1981 del Ministro
del Tesoro ("Modificazione alla percentuale delle disponibilità degli
enti che le aziende di credito possono detenere, nonché delle
modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di
disponibilità").
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito il relatore, giudice costituzionale Livio Paladin; e uditi,
altresì per la Regione Sardegna l'avv. Giuseppe Guarino e, per il
Presidente del Consiglio dei ministri, il sostituto avvocato generale
dello Stato Paolo Vittoria.
Ritenuto che la Regione Sardegna, con il ricorso indicato in
epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, impugnando il decreto 30 luglio
1981 del Ministro del tesoro, emanato in applicazione dell'art. 40
della legge 30 marzo 1981, n. 119; ed ha prodotto contestuale istanza
di sospensione, adducendo che "l'esecuzione dell'atto impugnato in
pendenza di ricorso, darebbe luogo ad evidenti gravi pregiudizi per
l'interesse pubblico, imponendo il trasferimento delle disponibilità
finanziarie della Regione Sardegna, nella quasi totalità al tesoro con
la perdita per la Regione delle entrate relative ai fondi stessi...".
Considerato che, successivamente alla sentenza n. 95 del 1981,
richiamata a sostegno del ricorso in esame, la Corte ha dichiarato non
fondata, con la sentenza n. 162 del 1982, le questioni di legittimità
costituzionale dei commi primo, secondo, quarto, quinto e decimo
dell'art. 40 della citata legge n. 119 del 1981, sollevate - fra
l'altro - dalla Regione Sardegna;
considerato, d'altronde, che la minore redditività delle somme
destinate a riaffluire nella tesoreria statale, rispetto a quella che
si avrebbe presso le aziende di credito, non basta a concretare le
"gravi ragioni" di cui all'art. 40 della legge n. 87 del 1953.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso indicato
in epigrafe, respinge l'istanza presentata dalla Regione Sardegna, per
la sospensione dell'esecuzione del decreto 30 luglio 1981 del Ministro
del tesoro.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte