Ordinanza n. 119/1987
Altra decisione · depositata il 09/04/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 1578/1933
- art. 8r.d.l. 1578/1933
- art. 8legge 406/1985
- art. 1legge 406/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), promosso con due ordinanze
emesse il 27 marzo 1980 del Consiglio nazionale forense sui ricorsi
proposti da Cavallazzo Massimo Pellegrino e Nicolella Luciano,
iscritte ai nn. 46 e 47 del registro ordinanze 1981 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 dell'anno 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore dott. Aldo Corasaniti.
Ritenuto che con n. 2 ordinanze emesse il 27 marzo 1980 (R.O. nn.
46 e 47/1981), il Consiglio nazionale forense, sull'impugnazione di
delibere del Consiglio dell'Ordine forense di Benevento con le quali
era stata disposta l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti
procuratori, senza tuttavia ammettere gli iscritti al patrocinio
dinanzi alle preture, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 del r.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578
(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), nella
parte in cui prevede che "i laureati in giurisprudenza che siano
praticanti procuratori sono ammessi ad esercitare, per un periodo di
tempo non superiore a quattro anni dalla laurea, il patrocinio
davanti alle preture del distretto della Corte d'appello e sezioni
distaccate, nel quale sono iscritti per la pratica, comprese quelle
dei comuni sedi di tribunale o capoluoghi di provincia", ravvisando
contrasto tra la norma suddetta e l'art. 33, comma quinto, Cost., che
prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
professionale;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il
quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, alla
stregua dei princìpi affermati dalla Corte con la sentenza n. 58 del
1963;
Considerato che i due giudizi possono essere riuniti, in
considerazione dell'identità della questione proposta;
che, successivamente alla proposizione della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 del regio decreto-legge n.
1578 del 1933, tale disposizione è stata sostituita dall'art. 1
della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del
patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di
procuratore legale), il quale, innovando la preesistente normativa,
ha, tra l'altro, subordinato al decorso di un anno dalla iscrizione
nel registro speciale dei praticanti l'ammissione al patrocinio
davanti alle preture;
che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice
a quo, affinché valuti, alla stregua dello ius superveniens, la
persistenza o meno della rilevanza della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
ordina la restituzione degli atti al Consiglio nazionale forense.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte