Ordinanza n. 119/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.P.R. 749/1965
- art. 3legge 1268/1964
usata come parametro
citata
- art. 13legge 349/1958
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, quinto
comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ("Conglobamento dell'assegno
mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni
del personale statale, in applicazione dell'art. 3 legge 5 dicembre
1964, n. 1268"), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal
T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, iscritta al n.
910 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 81 dell'anno 1984;
Visto l'atto di costituzione di Scisca Francesco;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il T.A.R. Sicilia, nel corso di un procedimento
concernente il trattamento economico di un assistente universitario
incaricato, con ordinanza emessa in data 15 aprile 1983, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno
1965, n. 749 ("Conglobamento dell'assegno mensile e competenze
analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del persnale statale,
in applicazione dell'art. 3 legge 5 dicembre 1964, n. 1268");
che il giudice a quo rileva che, in base alla norma impugnata,
quando l'incarico di assistente è conferito a persona che già
ricopre un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello
Stato, il compenso riguardante detto incarico è ridotto al 31%, dal
che deriverebbe una irrazionale discriminazione in danno degli
assistenti universitari incaricati, rispetto alla disciplina generale
prevista per il cumulo di stipendi nel settore del pubblico impiego
(art. 99 del t.u. 30 dicembre 1980, n. 312);
che si è costituita la parte privata, chiedendo che venga
dichiarata la fondatezza della questione;
considerato che questa Corte, con sentenza n. 30 del 1987, ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma de qua,
nella parte in cui dispone che le retribuzioni, previste per gli
assistenti universitari incaricati, nel caso di cumulo con altro
impiego consentito dall'art. 13 della legge 13 marzo 1958, n. 349,
vengano ridotte al 31% anziché stabilire che in tale ipotesi venga
ridotta del terzo la retribuzione minore;
che, pertanto, in conseguenza della già intervenuta
dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti,
della norma oggetto dell'incidente sollevato, dal T.A.R. Sicilia con
l'ordinanza in epigrafe, la questione è divenuta manifestamente
inammissibile;
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R.
5 giugno 1965, n. 749 ("Conglobamento dell'assegno mensile e
competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del
personale statale, in applicazione dell'art. 3 legge 5 dicembre 1964,
n. 1268"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal T.A.R.
della Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte