Corte costituzionale

Ordinanza n. 119/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26d.l. 429/1982

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto

legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione

in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per

agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516,

promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 dalla Commissione

Tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto da Sorbello

Rosario contro l'Ufficio Provinciale I.V.A. di Catania, iscritta al

n. 378 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 (R.O. n.

378 del 1988), la Commissione Tributaria di primo grado di Catania,

nel giudizio tra Sorbello Rosario e l'Ufficio Provinciale I.V.A. di

Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'

art. 26 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con

modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui

consente la notifica dell'avviso di accertamento o rettifica da parte

dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione della

dichiarazione integrativa anziché fino a quella di entrata in vigore

dello stesso decreto legge n. 429 del 1982. Risulterebbero, a suo

parere, violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto

sarebbero discriminati ingiustamente i contribuenti che, pur

trovandosi nella stessa situazione, sarebbero, secondo criteri

rimessi al mero arbitrio della pubblica amministrazione, assoggettati

ad una differente attività accertabile dell'ufficio sotto l'aspetto

temporale, potendosi subire un trattamento illegittimamente diverso

in ordine alla determinazione del quantum dovuto ed, inoltre,

perché, mentre per alcuni tributi (registro, successioni, donazioni,

ecc.) non sarebbe possibile la notifica di accertamenti dopo

l'entrata in vigore del decreto legge sul condono, per l'I.V.A. non

vi sarebbe alcuna preclusione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la

declaratoria di manifesta infondatezza essendo stata la questione

già decisa dalla Corte nel senso della non fondatezza;

Considerato che la questione sollevata è stata dichiarata da

questa Corte non fondata con sentenza n. 575 del 1988;

che non sono stati addotti motivi e ragioni nuove per una

diversa determinazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative del giudizio dinanzi

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429,

(Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui

redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle

pendenze in materia tributaria) convertito, con modificazioni, nella

legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado

di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte