Ordinanza n. 119/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto
legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per
agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516,
promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 dalla Commissione
Tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto da Sorbello
Rosario contro l'Ufficio Provinciale I.V.A. di Catania, iscritta al
n. 378 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno
1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 (R.O. n.
378 del 1988), la Commissione Tributaria di primo grado di Catania,
nel giudizio tra Sorbello Rosario e l'Ufficio Provinciale I.V.A. di
Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'
art. 26 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui
consente la notifica dell'avviso di accertamento o rettifica da parte
dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione della
dichiarazione integrativa anziché fino a quella di entrata in vigore
dello stesso decreto legge n. 429 del 1982. Risulterebbero, a suo
parere, violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto
sarebbero discriminati ingiustamente i contribuenti che, pur
trovandosi nella stessa situazione, sarebbero, secondo criteri
rimessi al mero arbitrio della pubblica amministrazione, assoggettati
ad una differente attività accertabile dell'ufficio sotto l'aspetto
temporale, potendosi subire un trattamento illegittimamente diverso
in ordine alla determinazione del quantum dovuto ed, inoltre,
perché, mentre per alcuni tributi (registro, successioni, donazioni,
ecc.) non sarebbe possibile la notifica di accertamenti dopo
l'entrata in vigore del decreto legge sul condono, per l'I.V.A. non
vi sarebbe alcuna preclusione;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la
declaratoria di manifesta infondatezza essendo stata la questione
già decisa dalla Corte nel senso della non fondatezza;
Considerato che la questione sollevata è stata dichiarata da
questa Corte non fondata con sentenza n. 575 del 1988;
che non sono stati addotti motivi e ragioni nuove per una
diversa determinazione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative del giudizio dinanzi
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429,
(Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria) convertito, con modificazioni, nella
legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado
di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte