Ordinanza n. 119/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 890/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto
comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il
2 maggio 2000 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile
vertente tra Carpanoni Francesco e Khalikane Miloudi, iscritta al
n. 460 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 maggio 2000 il tribunale
di Reggio Emilia, nel corso di un procedimento per convalida di
sfratto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), il quale prevede che, in caso di
assenza del destinatario di una notificazione a mezzo posta (e di
rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone
abilitate a ricevere l'atto), la notificazione si abbia per eseguita
decorsi dieci giorni dalla data di deposito del piego presso
l'ufficio postale;
che, per quanto riguarda il parametro di cui all'art. 3
Cost., il rimettente ritiene che a seguito della sentenza n. 346 del
1998 - con la quale questa Corte ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità costituzionale del terzo comma del medesimo art. 8
della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui disponeva che il
piego, decorso il ricordato termine di dieci giorni dal deposito
senza che ne fosse stato curato il ritiro, dovesse essere restituito
al mittente - risulterebbe allo stato incerto, in mancanza di un
intervento del legislatore, "il lasso di tempo decorso il quale la
notifica può intendersi validamente effettuata", con la possibilità
che il vuoto legislativo venutosi a determinare sia colmato in via
interpretativa in modo differente violandosi, in tal modo, l'art. 3
Cost;
che, sotto altro aspetto, e con riferimento al parametro di
cui all'art. 24 Cost., dovrebbe altresì dubitarsi, ad avviso del
rimettente, che il termine di dieci giorni dalla data del deposito
del piego presso l'ufficio postale, decorso il quale l'atto si ha per
notificato, "possa tuttora rappresentare lasso di tempo necessario e
sufficiente al perfezionamento della notifica";
che il medesimo rimettente, nella sola parte motiva
dell'ordinanza, ha altresì sollevato, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale del quinto e sesto
comma dello stesso art. 8, i quali prevedono che, nel caso in cui il
destinatario o un suo incaricato ritirino il piego presso l'ufficio
postale, la notificazione si ha per eseguita alla data di ritiro del
piego;
che anche tali norme comporterebbero una illegittima
disparità di trattamento derivante dalla possibilità di differenti
soluzioni interpretative, essendo, ad avviso del rimettente,
compatibile con il loro tenore letterale un'interpretazione secondo
la quale il ritiro del piego possa avvenire, e dunque la
notificazione perfezionarsi, pur dopo il decimo giorno dal deposito;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della
questione;
che, ad avviso dell'Avvocatura, l'art. 8 della legge n. 890
del 1982 avrebbe ormai - dopo la sentenza di questa Corte n. 346 del
1998 - un contenuto precettivo tale da assicurare (attraverso
l'avviso del deposito e la conservazione del piego presso l'ufficio
postale) una effettiva possibilità, per il destinatario, di venire a
conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto notificatogli,
cosicché qualsiasi ulteriore rafforzamento delle garanzie di difesa
del destinatario della notificazione finirebbe per squilibrare, in
danno del notificante, il bilanciamento degli interessi in conflitto,
lasciando il notificante stesso in balia del comportamento della
controparte.
Considerato che la questione, sollevata solamente nella parte
motiva dell'ordinanza, riguardante l'art. 8, quinto e sesto comma,
della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
di atti giudiziari), deve ritenersi priva di rilevanza nel giudizio a
quo, e va perciò dichiarata manifestamente inammissibile, non
risultando dall'ordinanza stessa che il convenuto, rimasto contumace,
abbia provveduto al ritiro del piego presso l'ufficio postale;
che, per quanto riguarda la questione riferita al quarto
comma del medesimo art. 8, sotto il profilo della violazione del
principio di eguaglianza, pur a prescindere da ogni altra
considerazione, l'asserito vuoto normativo derivante dalla sentenza
n. 346 del 1998 riguarderebbe, non già il momento perfezionativo
della notificazione, ma semmai la data di restituzione del piego ai
sensi del terzo comma dell'art. 8; per cui anche tale questione va
dichiarata manifestamente inammissibile, siccome attinente a norma
diversa da quella denunciata;
che il termine di dieci giorni necessario ai fini del
perfezionamento della notificazione a mezzo posta, in caso di assenza
del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle
altre persone abilitate a ricevere l'atto), non si pone in contrasto
con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., risultando
detto termine espressione non irragionevole del bilanciamento,
discrezionalmente operato dal legislatore, tra l'interesse del
notificante al compimento della notificazione e l'interesse del
destinatario all'effettiva conoscenza dell'atto notificato (v.
ordinanza n. 591 del 1989);
che il richiamo alla sentenza n. 346 del 1998 appare d'altro
canto non pertinente, non riguardando essa come già osservato - il
momento di perfezionamento della notificazione, di cui al citato
quarto comma dell'art. 8 (dieci giorni dal deposito, ed anzi - a
seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del
secondo comma dello stesso art. 8 - dalla comunicazione al
destinatario del compimento delle formalità ivi previste e del
deposito del piego), bensì il termine, anch'esso peraltro di dieci
giorni, originariamente previsto dal terzo comma dell'art. 8 al
diverso fine della restituzione al mittente del piego depositato
presso l'ufficio postale, e ritenuto lesivo, con la succitata
sentenza, del diritto di difesa del destinatario della notificazione,
in quanto ostacolava irragionevolmente l'effettiva possibilità di
conoscenza dell'atto, dopo il perfezionamento della notificazione,
senza che alla brevità del termine stesso corrispondesse alcun
interesse giuridicamente apprezzabile in capo al notificante;
che quest'ultima questione va pertanto dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto, quinto e sesto
comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), sollevate, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Reggio Emilia con
l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge
20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari), sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dal tribunale di Reggio Emilia con la medesima
ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte