Ordinanza n. 119/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 384/1992
- art. 8d.l. 384/1992
usata come parametro
citata
- art. 2legge 662/1996
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8,
del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1999
dalla Commissione tributaria regionale di Venezia sul ricorso
proposto da Agosti Paolo contro Ufficio del Registro di Schio,
iscritta al n. 588 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che nel corso di un procedimento tributario in grado di
appello proposto contro un avviso di accertamento riguardante c.d.
beni di lusso, la Commissione tributaria regionale di Venezia ha
sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8,
del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438;
che la commissione remittente osserva che il contribuente ha
proposto ricorso, già respinto in primo grado, avverso un avviso di
tassazione di un motociclo di cilindrata 650 con potenza di nove
cavalli, sostenendo l'illegittimità costituzionale del tributo
fondato sulla norma impugnata, in quanto ritenuto non idoneo
rivelatore di ricchezza;
che in sede di appello il ricorrente ha insistito nel
prospettare l'illegittimità costituzionale della norma in questione,
ritenendo che la tassazione dei motocicli con potenza fiscale
superiore a sei cavalli, posta a carico di coloro i quali erano
intestatari del bene presso il pubblico registro in un determinato
periodo di tempo, sia in contrasto con gli artt. 2, 3 e 53 della
Costituzione;
che il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della norma impugnata nella parte in cui impone, in
caso di mancato pagamento del tributo, una sovrattassa pari al doppio
del tributo oltre a lire seicentomila;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per
omessa indicazione delle ragioni che dovrebbero supportarla e, in
subordine, infondata, trattandosi di questione già dichiarata non
fondata da questa Corte con le ordinanze n. 475 del 1994, n. 355 del
1995 e n. 471 del 1997.
Considerato che la Commissione tributaria rimettente si è
limitata a fare proprie le argomentazioni svolte dalla parte
ricorrente circa la presunta illegittimità costituzionale della
norma, senza compiere alcuna diretta osservazione sull'argomento, con
ciò venendo meno al principio di autosufficienza dell'ordinanza di
remissione che anima il giudizio incidentale di legittimità
costituzionale;
che sussiste, inoltre, un'evidente contraddizione tra la
motivazione dell'ordinanza - la quale sembra contestare l'istituzione
stessa di un tributo straordinario sui motocicli con potenza
superiore a sei cavalli - e la prospettazione di un dubbio di
legittimità costituzionale dei commi 7 e 8 dell'art. 8 del d.l.
n. 384 del 1992, nei quali sono previste le sanzioni relative
all'omessa presentazione della dichiarazione ed all'omesso o
insufficiente pagamento del tributo medesimo;
che il giudice a quo, inoltre, non specifica per quale dei
due comportamenti previsti dalla norma impugnata sia stato promosso
il procedimento sottoposto al suo giudizio, il che è tanto più
importante in quanto la sovrattassa di lire seicentomila, stabilita
per l'omessa presentazione della dichiarazione, è stata soppressa
dall'art. 2, comma 163, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
che la presente questione, quindi, essendo stata prospettata
con motivazione carente e contraddittoria, deve ritenersi
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte